(massima n. 2)
La sottoscrizione di colui che renda il conto, consistendo questo in una esposizione analitica di somme necessariamente racchiusa in un documento da depositare in tempo utile perché la controparte possa esaminarlo, deve considerarsi requisito essenziale del medesimo, con la conseguenza che il documento che ne risulti privo non può ritenersi idoneo a fondare il legittimo instaurarsi del procedimento di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c.