(massima n. 1)
La nullitā di un atto processuale č irrilevante se, una volta eccepita e dichiarata, l'atto venga rinnovato nelle forme di legge, salva la verificazione di una decadenza; né, ove l'atto viziato sia consistito nell'assunzione di una prova testimoniale, determina alcuna invaliditā o inattendibilitā della successiva deposizione il fatto che il teste abbia in questa effettuato riferimenti o richiami a quella precedente.