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Articolo 254 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Confronto dei testimoni

Dispositivo dell'art. 254 Codice di procedura civile

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni (1), il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può (2) disporre che essi siano messi a confronto (3).

Note

(1) La norma è applicabile esclusivamente se le persone che il giudice intenda far confrontare abbiano reso già tutte la deposizione, non essendo ammesso il confronto tra: un testimone già escusso e uno non ancora sentito; un testimone e una delle parti del processo; tra consulenti tecnici.
(2) La valutazione circa l'opportunità di procedere a confronto tra testimoni è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, risultando quindi insindacabile in sede di legittimità.
(3) Il giudice istruttore dispone che i testimoni siano messi a confronto mediante ordinanza avente natura tipicamente istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Peraltro, va ricordato che il confronto costituisce una semplice modalità di assunzione della testimonianza e non già un autonomo mezzo di prova: pertanto, il giudice può ordinare il confronto anche durante la stessa escussione, se le risposte date dal teste siano tali da far dubitare della sua imparzialità.

Ratio Legis

La possibilità di confrontare i testimoni risponde all'esigenza per il giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di direzione del processo, di verificare l'attendibilità e la veridicità delle deposizioni rese dai testi.

Spiegazione dell'art. 254 Codice di procedura civile

Il confronto dei testi consiste in un’operazione di comparazione, tra deposizioni in contrasto, sui fatti di causa resi da testimoni differenti (si vuole in tal modo indurre i testi che hanno fornito una contrastante rappresentazione del fatto a modificare la loro deposizione).

Tale istituto costituisce una eccezione alla regola generale del separato esame prevista nell'art. 251 del c.p.c., mentre per quanto concerne la sua natura, si ritiene che il confronto dei testimoni non sia un autonomo mezzo di prova, ma una modalità di assunzione della prova testimoniale (l'espressione “messi a confronto” deve intendersi nel senso che i testi possono interrogarsi a vicenda, senza l'intermediazione del giudice).

Requisito necessario per l'applicabilità di detta disposizione è che le persone messe a confronto abbiano reso la loro deposizione.

Il confronto è rimesso alla discrezionalità del giudice e si tratta di un potere insindacabile in sede di legittimità; lo stesso giudice istruttore può anche recedere dall'anteriore decisione di disporre il confronto fra i testi per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, compresa l'eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa.

L'ammissione del confronto dei testi è soggetto a dei limiti temporali, in quanto può essere disposto dal giudice istruttore, ad istanza di parte o d'ufficio, fino alla chiusura dell'assunzione della prova testimoniale senza che sia necessario un provvedimento formale.

Una volta chiusa l'assunzione, il confronto può essere disposto in sede di rinnovazione dell'esame disposto nell'art. 257 del c.p.c. (in questo caso il giudice dovrà provvedere con ordinanza).

Durante il confronto il giudice istruttore riferisce ai testi le deposizioni da loro precedentemente rese, invitandoli ad esprimere le proprie osservazioni, ciascuno sulla deposizione dell'altro.

Si ritiene ammissibile un eventuale interrogatorio reciproco tra i testi, mentre si esclude la possibilità per le parti di effettuare domande ai testi.

Massime relative all'art. 254 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3665/1985

La valutazione dell'opportunità ed utilità di procedere al confronto dei testimoni è affidata alla discrezionalità del giudice del merito, con la conseguenza che il mancato esercizio di tale facoltà non è sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3816/1981

L'art. 254 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore, riguardo al confronto tra testi, una mera facoltà discrezionale, la quale, per sua stessa natura, importa sia il potere di disporre il confronto, sia quello di recedere dall'anteriore disposizione per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, ivi compresa l'eventuale opportunità di non ritardare ulteriormente la decisione della causa, motivi tutti suscettibili di controllo ed apprezzamento da parte del collegio e dei giudici del merito in genere, sia di primo grado che di appello, ma non di sindacato in sede di cassazione.

Cass. civ. n. 1897/1972

Il confronto dei testimoni già escussi, previsto dall'art. 254 c.p.c., non è un autonomo mezzo di prova e concerne una facoltà discrezionale del giudice di merito, il cui mancato esercizio non è perciò suscettibile di sindacato in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1229/1967

Non è ammesso il confronto tra un teste escusso e un altro che non si è presentato, né il confronto tra un teste e una parte.

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