Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni (1), il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può (2) disporre che essi siano messi a confronto (3).
Note
(1)
La norma è applicabile esclusivamente se le persone che il giudice intenda far confrontare abbiano reso già tutte la deposizione, non essendo ammesso il confronto tra: un testimone già escusso e uno non ancora sentito; un testimone e una delle parti del processo; tra consulenti tecnici.
(2)
La valutazione circa l'opportunità di procedere a confronto tra testimoni è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, risultando quindi insindacabile in sede di legittimità.
(3)
Il giudice istruttore dispone che i testimoni siano messi a confronto mediante ordinanza avente natura tipicamente istruttoria (art. 245 del c.p.c.). Peraltro, va ricordato che il confronto costituisce una semplice modalità di assunzione della testimonianza e non già un autonomo mezzo di prova: pertanto, il giudice può ordinare il confronto anche durante la stessa escussione, se le risposte date dal teste siano tali da far dubitare della sua imparzialità.