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Articolo 826 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Correzione del lodo

Dispositivo dell'art. 826 Codice di procedura civile

Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo(1):

  1. a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
  2. b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.

Note

(1) Articolo così modificato dal d.lgs. 40/2006.

Spiegazione dell'art. 826 Codice di procedura civile

Viene nella presente norma enunciata l'applicabilità al lodo delle disposizioni relative alla correzione della sentenza, prevedendosi che ciascuna parte possa chiedere agli arbitri, entro un anno dalla comunicazione del lodo (termine rilevante anche come dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione), di correggere o integrare il testo del lodo.

Nel testo riformato la correzione viene estesa non solo in caso di qualsiasi errore redazionale o di calcolo, ma anche in caso di errore materiale, per effetto del quale si sia verificata una divergenza fra i diversi originali del lodo.
Agli arbitri viene rimesso il potere di integrare il lodo con uno degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell’art. 823 del c.p.c..

Le parti hanno a disposizione un anno dalla comunicazione del lodo per chiederne la correzione o l'integrazione; a seguito della richiesta, gli arbitri devono provvedere entro il termine di sessanta giorni e non più entro venti giorni come previsto nel testo previgente.
Della correzione gli arbitri danno comunicazione alle parti secondo quanto disposto dall’art. 824 del c.p.c., ovvero con le stesse modalità previste per la comunicazione del lodo.
Se la correzione viene richiesta dalle parti congiuntamente, la loro audizione può essere omessa, mentre è richiesta la partecipazione di tutti gli arbitri e l’osservanza di quanto disposto dall’art. 823 del c.p.c. per la sottoscrizione.
Qualora gli arbitri non dovessero provvedere alla correzione, le parti potranno rivolgersi al tribunale del luogo nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Una volta depositato il lodo, la correzione spetta al tribunale investito del deposito e, in tal caso, trovano applicazione le disposizioni dettate dall' art. 288 del c.p.c. per il procedimento di correzione delle sentenze e delle ordinanze.
Allorchè, invece, il lodo sia stato oggetto di impugnazione o sia stato posto in esecuzione, la correzione può essere richiesta al giudice competente per l'impugnazione o l'esecuzione.

L'istanza di correzione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, va notificata al difensore nominato dalle parti, quale destinatario della comunicazione e della notificazione del lodo (al medesimo va notificata la sua impugnazione).
Nel disposto della presente norma non può farsi rientrare anche la correzione del decreto di esecutività, per la cui disciplina occorre fare riferimento alla normativa generale di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c.
Il provvedimento di correzione non è né revocabile né modificabile da parte del giudice o degli arbitri che l'hanno emesso.

A seguito della correzione si apre la possibilità di una seconda impugnazione avente ad oggetto le parti corrette, nei termini ordinari, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di correzione (ciò perchè l'istanza di correzione non sospende i termini di impugnazione come previsto espressamente dal terzo comma dell’art. 828 del c.p.c..

Massime relative all'art. 826 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 20755/2012

La correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), spetta agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'"exequatur", sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 c.p.c. introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "anche" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

Cass. civ. n. 1553/1995

Una volta proposta l'impugnazione della sentenza arbitrale, la competenza a decidere sulla richiesta di correzione del lodo spetta al giudice dell'impugnazione e non al pretore (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 legge n. 25 del 1994).

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