(massima n. 1)
La correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), spetta agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'"exequatur", sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 c.p.c. introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "anche" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.