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Articolo 730 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Esecuzione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 730 Codice di procedura civile

Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

[La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato [324] e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente [c.c. 63].]

Note

(1) Il provvedimento con cui viene dichiarata l'assenza o la morte presunta ha la forma, il contenuto e gli effetti di una sentenza, la quale può essere impugnata con gli ordinari mezzi dell'appello e del ricorso per cassazione. Pertanto, anche tale sentenza è idonea ad acquistare autorità di giudicato, ma si tratta di un giudicato sui generis in ragione del fatto che i suoi effetti vengono meno se l'assente o il presunto morto ritorna o se è provata l'esistenza in vita del presunto morto, trattandosi di un provvedimento che viene pronunciato "rebus sic stantibus". Restano salvi gli atti di alienazione compiuti degli eredi del presunto morto, in virtù del principio della libera disponibilità dei beni (art. 63 del c.c.). Inoltre, il presunto morto ha diritto di recuperare i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati quando esso sia tuttora dovuto, o i beni sui quali il prezzo stesso sia stato investito. Infine, rivivono le obbligazioni considerate estinte e sono salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Spiegazione dell'art. 730 Codice di procedura civile

In deroga alla previsione generale di cui all' art. 282 del c.p.c., la norma in esame subordina l'efficacia della sentenza alla duplice condizione del passaggio in giudicato e dell'adempimento degli oneri pubblicitari di cui all'art. 729 del c.p.c..
Solo nel momento in cui si realizzano tali condizioni, gli effetti della dichiarazione di morte presunta retroagiscono alla data della morte indicata in sentenza.

In considerazione del fatto che la pubblicazione della sentenza ai sensi dell' art. 729 ha efficacia sostitutiva della notificazione, si ritiene che il momento del passaggio in giudicato coincida con l'inutile decorso del termine breve d'impugnazione di cui all' art. 325 del c.p.c., mentre non può trovare applicazione il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 del c.p.c..

Occorre in ogni caso tenere sempre presente che la stabilità che assiste la sentenza non coincide con la piena incontrovertibilità propria del giudicato sostanziale, in quanto l'accertamento in essa contenuto è pur sempre soggetto all'implicita clausola rebus sic stantibus, ovvero subordinato alla condizione che il dichiarato morto non ritorni o non ne sia provata l'esistenza in vita ai sensi dell'art. 66 del c.c..
La dichiarazione di morte presunta determini una vera e propria successione mortis causa dei presunti eredi del dichiarato morto.

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