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Articolo 63 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Dispositivo dell'art. 63 Codice Civile

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58 [730 c.p.c.], coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente [50 e ss. c.c.] o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni [66].

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50 [448].

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte [505, 73].

Ratio Legis

Esclusa l'ipotesi di ritorno del dichiarato morto (per la quale opera il successivo art. 66 del c.c.), l'articolo stabilizza gli effetti temporanei decorrenti dalla pronuncia di cui all'art. 49 c.c., rendendoli definitivi.

Spiegazione dell'art. 63 Codice Civile

La norma decreta la stabilizzazione degli effetti dell'assenza, pertanto va letta in parallelo con l'art. 54, del quale costituisce un ampliamento. Infatti, ne fa cadere i limiti (di alienazione, di sottoposizione a pegno o ipoteca, ecc.) relativi al possesso temporaneo, consentendo l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

79 Nell'art. 63, che tratta degli effetti della dichiarazione di morte dell'assente, in connessione con l'emendamento introdotto nell'art. 50, per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra genero, nuora, suocero, suocera, si è stabilito che, divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta, si estinguono anche le obbligazioni alimentari anzidette.

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