Per l’individuazione dei presupposti ordinari della
domanda occorre richiamare il disposto dell’
art. 58 del c.c., il quale fa riferimento alla circostanza che siano trascorsi dieci anni dall'ultima notizia dell'assente, ed in ogni caso non meno di nove anni dal raggiungimento della
maggiore età dello stesso assente.
Non rientra tra i presupposti della domanda la circostanza che sia stata precedentemente dichiarata l'
assenza né, ovviamente, che siano stati emessi i provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio dello
scomparso.
In ogni caso, il tempo previsto dalla legge quale presupposto per la dichiarazione di
morte presunta deve essersi compiuto al momento della pronuncia, e non necessariamente del
deposito del ricorso.
Secondo quanto previsto dall’
art. 58 del c.c., per l’individuazione del
giudice competente a decidere sulla domanda per la dichiarazione di morte presunta occorre fare riferimento ai criteri dettati dall’
art. 48 del c.c. in tema di adozione dei provvedimenti conservativi del patrimonio dello scomparso.
Sempre ai sensi dell’
art. 58 del c.c., la legittimazione ad agire spetta al P.M. ed ai soggetti indicati di cui all’
art. 50 del c.c., ossia i presunti
eredi legittimi o testamentari, i loro eredi, i legatari, i donatari e tutti coloro in favore dei quali ne deriverebbe la liberazione da obbligazioni o l'acquisizione di diritti per effetto della morte dell'assente.
In considerazione del mancato richiamo al primo comma di detto art. 50 c.c., si ritiene che tale elencazione sia tassativa, dovendosi così escludere altri soggetti interessati.
La domanda si propone con ricorso ed il suo contenuto minimo va individuato nell'indicazione dei dati identificativi dei soggetti legittimati.