Divenuta eseguibile la sentenza [730 c.p.c.] che dichiara la morte presunta [58], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117 c.c.].
Divenuta eseguibile la sentenza [730 c.p.c.] che dichiara la morte presunta [58], il coniuge può contrarre nuovo matrimonio [68, 117 c.c.].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
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