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Articolo 655 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Iscrizione d'ipoteca

Dispositivo dell'art. 655 Codice di procedura civile

I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione (1)dell'ipoteca giudiziale(2).

Note

(1) La norma dà attuazione all'art. 2818 del c.c. in base alla quale sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale "gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto", individuando quali decreti ingiuntivi muniti di forza esecutiva possono essere considerati tali, ovvero quelli provvisoriamente esecutivi al momento della loro emissione, quelli che diventano provvisoriamente esecutivi in caso di mancata opposizione o di mancata costituzione dell'opponente, quelli che sono dichiarati provvisoriamente esecutivi in corso di opposizione e quelli rispetto ai quali è stata proposta opposizione rigettata. Si precisa che per l'iscrizione non occorre la notifica del titolo.
(2) La cancellazione dell'ipoteca può essere disposta in seguito al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito alla revoca della provvisoria esecuzione del decreto concessa ai sensi dell'art. 642 del c.p.c. ed, infine, a seguito del provvedimento d'urgenza immediatamente esecutivo (art. 700 del c.p.c.).

Ratio Legis

La norma specifica che il decreto dichiarato esecutivo deve essere annoverato tra gli atti che consentono l'iscrizione d'ipoteca.

Spiegazione dell'art. 655 Codice di procedura civile

Sono titoli esecutivi validi per l'iscrizione ipotecaria i seguenti: decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo al momento della emissione o nel corso del giudizio di opposizione ( artt. 642 e 648), quelli che acquisiscono l'esecutorietà per effetto della mancanza di opposizione ovvero per l'inerzia delle parti (art. 647 del c.p.c.) ed infine quelli che l'acquistano a seguito della sentenza di rigetto dell'opposizione.
Secondo quanto risulta dalla norma in esame, non occorre, quale condizione necessaria per l'iscrizione ipotecaria, la preventiva notificazione del decreto ingiuntivo.

Per la disciplina dell’ipoteca giudiziale occorre fare riferimento all’art. 2818 del c.c., a cui la presente norma dà sostanzialmente attuazione.
In forza di quanto statuito da tale norma, ogni sentenza che porta una condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione, o risarcimento danni, da liquidarsi successivamente, costituisce titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.

In particolare il 2° co. attribuisce al creditore la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale anche quando la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro risulti da un provvedimento giudiziale diverso da una sentenza (es. decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo), o da un lodo arbitrale o da una sentenza straniera.

Per quanto concerne la cancellazione dell'ipoteca, questa può essere effettuata solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del decreto ingiuntivo; può, altresì, avvenire quando, ai sensi dell'art. 188 delle disp. att. c.p.c., il provvedimento di intimazione sia dichiarato inefficace.
Non consente la cancellazione dell’ipoteca la sospensione della esecutività del decreto provvisoriamente esecutivo disposta ex art. 649 del c.p.c..

Massime relative all'art. 655 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 6918/2005

Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca.

Cass. civ. n. 12318/1997

La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d'opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell'iniziale mancanza dei requisiti all'uopo prescritti, quale il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l'accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietà, dato che il principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall'art. 653 secondo comma c.p.c. per il caso di fondamento parziale dell'opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l'indicata revoca sia disposta nonostante l'originaria presenza delle condizioni dell'ingiunzione.

Cass. civ. n. 5007/1997

Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilità la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. 653, comma secondo, c.p.c. (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione è accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

Cass. civ. n. 4163/1990

Nel caso di totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell'esigibilità del credito con esso fatto valere, con accoglimento della domanda proposta dal creditore nel corso del giudizio d'opposizione per effetto della sopravvenienza del titolo della relativa azione, il giudice dell'opposizione deve ordinare, anche d'ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in forza del decreto a norma dell'art. 655 c.p.c., ma tale ordine è eseguibile solo con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di quanto si verifica nell'ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e senza che possano invocarsi le regole poste dall'art. 653, secondo comma, c.p.c., riguardanti la diversa ipotesi in cui l'opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta).

Cass. civ. n. 3978/1978

Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella specie, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal momento della sua costituzione, con la conseguenza che colui, che ha chiesto l'iscrizione ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una richiesta della parte gravata, pena il risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il potere di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.

Cass. civ. n. 3146/1974

Il creditore, al fine di precostituirsi un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio anche quando abbia iniziato azione esecutiva in forza di titoli cambiari sull'unico immobile del debitore ed in pendenza di questa. A ciò non costituisce ostacolo la norma contenuta nell'art. 2916 n. 1 c.c. la quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, poiché tale norma, stante la natura prevalentemente processuale del vincolo del pignoramento, è circoscritta nell'ambito del processo esecutivo e opera nei confronti dei soli soggetti che ad esso partecipano, mentre l'ipoteca, come diritto reale di natura sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetti anche al di fuori del processo ed erga omnes.

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