(massima n. 1)
Il creditore, al fine di precostituirsi un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio anche quando abbia iniziato azione esecutiva in forza di titoli cambiari sull'unico immobile del debitore ed in pendenza di questa. A ciò non costituisce ostacolo la norma contenuta nell'art. 2916 n. 1 c.c. la quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene conto delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, poiché tale norma, stante la natura prevalentemente processuale del vincolo del pignoramento, è circoscritta nell'ambito del processo esecutivo e opera nei confronti dei soli soggetti che ad esso partecipano, mentre l'ipoteca, come diritto reale di natura sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetti anche al di fuori del processo ed erga omnes.