(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilitā del credito al momento della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullitā e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi tutti gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilitā di conservarne gli effetti anche quando, per la sopravvenuta cessazione della causa di inesigibilitā la domanda sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il giudizio, atteso che la conservazione degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, č prevista dall'art. 653, comma secondo, c.p.c. (con disposizione non estensibile oltre il caso in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo caso in cui l'opposizione č accolta solo in parte, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalitā sotto il profilo degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneitā delle situazioni poste a raffronto.