(massima n. 1)
La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d'opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell'iniziale mancanza dei requisiti all'uopo prescritti, quale il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l'accoglimento in tutto od in parte della domanda riformulata dal creditore in detto giudizio, l'invaliditā ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in forza della sua provvisoria esecutorietā, dato che il principio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall'art. 653 secondo comma c.p.c. per il caso di fondamento parziale dell'opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l'indicata revoca sia disposta nonostante l'originaria presenza delle condizioni dell'ingiunzione.