(massima n. 1)
Nella ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la conseguenza che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca.