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Articolo 182 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Pubblicità dei prodotti assicurativi

Dispositivo dell'art. 182 Codice delle assicurazioni private

1. La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono.

2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

3. [L'IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari](1) .

4. L'IVASS sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la diffusione della pubblicità in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

5. L'IVASS vieta la diffusione della pubblicità in caso di accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza.

6. L'IVASS vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo quanto previsto all'articolo 184, comma 2.

7. L'IVASS, con regolamento, stabilisce i criteri di riconoscibilità della pubblicità e di chiarezza e correttezza dell'informazione.

Note

(1) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 1, comma 17, del D. Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.

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Consulenze legali
relative all'articolo 182 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Emilia A. G. chiede
domenica 28/11/2021 - Toscana
“Buonasera, a Maggio ho presentato un reclamo all'IVASS nei confronti di Postevita, in quanto mia madre, deceduta a Dicembre del 2019, aveva stipulato nel 2016, in un ufficio postale in provincia di Benevento, due polizze a vantaggio dei miei due figli minori (Postafuturo da grande). Essendosi purtroppo ammalata gravemente, nel corso del 2019 sembrerebbe che i pagamenti da lei effettuati per le due polizze in oggetto siano divenuti irregolari. Secondo quanto specificato nell’ultima comunicazione a me inviata dalla Compagnia dopo il suo decesso e su mia richiesta, per una delle polizze l’ultimo pagamento risalirebbe al 23/04/2019, mentre per l'altra al giorno 23/09/2019. Faccio presente che nei mesi di Agosto e Settembre del 2019 le condizioni di salute di mia mamma si sono progressivamente aggravate, al punto che la stessa ha dovuto smettere di lavorare, è andata in pensione,nonostante la giovane età, e ha ottenuto anche l’invalidità totale. Nel mese di Settembre 2019 ha subito inoltre un delicato intervento chirurgico.Stando alla documentazione in mio possesso, la compagnia ha comunicato il mancato pagamento di una delle due polizze a mia madre una volta a Maggio 2019, ma lei non stava già bene e non credo abbia neppure letto la comunicazione. Successivamente,ad Ottobre 2019, la informava che erano ormai trascorsi i sei mesi dall’ultimo pagamento e che le garanzie assicurative relative alla polizza erano da ritenersi disattivate. La comunicazione per il mancato pagamento della seconda polizza è avvenuta una volta il 25/09/2019 (due giorni dopo la scadenza della rata e mentre mia madre era convalescente) e, successivamente, in data 23/03/2020 (quando mia madre era ormai morta), per comunicare la disattivazione delle garanzie assicurative relative alla stessa. Tutte le comunicazioni non sono mai avvenute tramite raccomandata. Solo in data 23/03/2020, dopo il decesso di mia madre, sono,dunque, venuta a conoscenza, a mezzo posta ordinaria indirizzata sempre a mia madre, dell’esistenza delle due polizze, di cui nessuno sapeva niente in famiglia, a parte la contraente. Evidentemente, pensando di fare una sopresa ai bambini, lo aveva ingenuamente tenuto nascosto. Io vivo da più di venti anni a Firenze e mia mamma viveva in provincia di Benevento. Non sapevo niente, tant’è che non ho provveduto a comunicare alla Compagnia né l’invalidità permanente, che, come da clausola contrattuale avrebbe obbligato l’assicurazione a subentrare a mia mamma nei pagamenti, nè il decesso della contraente: l’ho fatto solo quando sono venuta a sapere dell’esistenza dei due contratti, quando ormai era troppo tardi. Non riuscendo a spiegarmi come fosse possibile che io non sapessi niente, ho controllato meglio i documenti relativi alla sottoscrizione e ho finalmente notato che la firma posta a mio nome nel campo Legale rappresentante/tutore del secondo assicurato/Beneficiario a scadenza non è la mia ma è stata apposta da mia madre, di cui riconosco la scrittura.Lei lo ha fatto sicuramente in buona fede ma ciò è avvenuto alla presenza di un impiegato della posta, che, pur sapendo che io non ero presente, ha agito in modo oggettivamente illecito in nome e per conto di Poste Vita s.p.a. Il giorno 23/05/2016 io ero in servizio a scuola a Firenze e non potevo trovarmi presso l’ufficio postale diApice con mia madre. Il problema non si porrebbe se i documenti contrattuali non prevedessero un apposito spazio per la firma del beneficiario e se le clausole previste dal contratto Postafuturo da grande non attribuissero a questa figura un ruolo attivo e determinante nella gestione dello stesso, in determinate circostanze. Ciò implica che,se fosse vera, la mia firma su quei documenti imputerebbe a me sola la responsabilità di non aver comunicato tempestivamente a Poste Vita quanto stava accadendo a mia madre. Ma io non ero presente al momento della stipula e non potevo conoscere lecondizioni contrattuali. Il non averfirmato personalmente i documenti contrattuali mi ha impedito di fatto di intervenire,successivamente, nella gestione degli stessi e a tutela dei diritti dei miei due figli minori. Questo “vizio di forma”, se così lo vogliamo chiamare ha a priori reso impossibile l’applicazione di alcune fondamentali clausole contrattuali, inparticolare quella al punto 11 del documento e tutti i successivi punti in cui si fariferimento alla necessità o alla possibilità di un intervento da parte del beneficiario o di terze persone. Ritengo estremamente grave l’accaduto, in quanto, come secondo assicurato e tutrice dei beneficiari, avrei almeno dovuto essere messa a conoscenza dell’esistenza delle polizze, non avendole personalmente firmate. Reputo contrario a qualunque criterio di trasparenza e del tutto illegale e disonesto il modus operandi dichi ha agito per nome e per conto di Poste Vita s.p.a. Dopo il reclamo la società mi ha risposto dichiarando l'intenzione di emettere due assegni a nome dei bambini, contenenti il capitale accumulato da mia madre con i versamenti da lei effettuati fino a quando non è riuscita più a farli. PosteVita attende la mia accettazione degli assegni ma io non sono sicura che non ci sia una reale responsabilità in capo alla compagnia e vorrei tutelare al meglio i diritti e gli interessi dei miei figli, come mia madre avrebbe voluto. Potreste consigliarmi come sarebbe meglio muoversi? Grazie”
Consulenza legale i 08/12/2021
Il caso in oggetto si colloca nell'ambito di applicazione dei contratti di assicurazione, per i quali vigono, in primis, gli obblighi di correttezza e buona fede previsti in generale dal Codice Civile (agli articoli 1175 e 1375), oltre a quelli di trasparenza e chiarezza delle condizioni contrattuali, previsti dal Codice delle assicurazioni private, che all’art. 182 e seguenti impone agli operatori di pubblicizzare i prodotti assicurativi avendo riguardo “alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della documentazione informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono”.
Effettivamente, nel caso di specie, si potrebbe ravvisare una lesione, nella misura in cui le polizze prevedano l’attivazione di alcune garanzie assicurative per il caso di decesso del soggetto primo assicurato.
Consultando le condizioni generali del contratto di assicurazione "Postafuturo Da Grande” rinvenibili sul sito di Poste Italiane, è possibile trovare una clausola (art. 13 delle condizioni generali di assicurazione), verosimilmente sovrapponibile a quella contenuta nelle polizze, la quale prevede che “se il Contraente Primo Assicurato decede o subisce un’invalidità totale e permanente nel corso del Contratto, Poste Vita versa, in un’unica soluzione, nella Gestione Separata a favore del Beneficiario tutti i premi lordi ricorrenti che mancano fino alla scadenza del Contratto”. Inoltre, “Se il Contraente Primo Assicurato decede prima della scadenza, il Secondo Assicurato può assumere il ruolo di Contraente dal giorno del decesso, dichiarandolo a Poste Vita direttamente o attraverso un legale rappresentante autorizzato per legge. Anche in questo caso, Poste Vita ha l'obbligo di versare i premi mancanti, che in nessun caso devono essere versati dal Secondo Assicurato”.
Nel caso che occupa, tale subentro del secondo assicurato non è stato possibile a causa della mancata conoscenza della stipulazione delle polizze, per i noti motivi.
Pertanto, una perdita potrebbe essere ravvisabile nella differenza tra quanto versato dal primo contraente, e che verrà rimborsato tramite gli assegni, e quello che invece il gruppo assicurativo PosteVita avrebbe dovuto versare - ossia tutti i premi mancanti fino alla scadenza del contratto - nel caso in cui fosse stata attivata l'assicurazione prevista per il caso di decesso del primo contraente.
Purtuttavia, anche se l'esistenza di una perdita patrimoniale nel senso appena illustrato può ritenersi appurata, ciò non comporta necessariamente la configurazione di una vera e propria responsabilità in capo al gruppo assicurativo Postevita, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Il danno, infatti, deriva necessariamente da un comportamento illecito del danneggiante, che deve essere dimostrato.
Sulle base delle norme generali di correttezza e trasparenza sopra richiamate, si può ritenere che il funzionario delle poste che ha assistito alla sottoscrizione del contratto avrebbe dovuto, nel momento della stipulazione, accertare l’identità di colui o colei che apponeva la firma quale “secondo assicurato della polizza”.
Tuttavia, non è facile, sulla base degli elementi forniti, stabilire l’esatta dinamica del fatto e le conseguenti responsabilità. La firma “falsa”, infatti, avrebbe potuto essere stata apposta, dalla prima assicurata, anche in un momento precedente rispetto alla stipulazione vera e propria delle polizze, o con modalità che andrebbero in ogni caso verificate con attenzione prima di ipotizzare l’instaurazione di una causa per la richiesta di risarcimento del danno; causa che potrebbe esporre a rischi anche maggiori rispetto alla perdita economica subita.
Infatti, per vantare una richiesta risarcitoria, sarebbe necessario affermare che la firma apposta dalla prima assicurata è, sostanzialmente, falsa (nonostante la buona fede), ponendo quindi l’accento su una condotta non del tutto legittima della contraente se è vero, come pare, che la stessa abbia apposto sul contratto una firma non sua.
Inoltre, sarebbe necessario (anche con un eventuale ricorso alla prova testimoniale) assolvere l’onere probatorio dimostrando la compartecipazione e l’avallamento di tale condotta da parte del funzionario di Poste Italiane, prova che però apparirebbe “diabolica”, ovvero molto difficile da fornire.
L’alea che deriverebbe da una causa di questo tipo, sulla base dei dati forniti fino ad ora, potrebbe rivelarsi eccessiva rispetto alla lesione subita, anche alla luce del fatto che “il vizio di forma” potrebbe incidere sulla validità stessa dell’intero contratto, comportando conseguenze anche peggiori per i due giovani destinatari del capitale assicurato, come l’invalidità dell’intero contratto per difetto di una corretta sottoscrizione.
In ogni caso, data la natura della controversia, prima di coinvolgere l’autorità giudiziaria, sarebbe obbligatorio esperire un tentativo di mediazione (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) durante il quale, se si trova la collaborazione delle parti, si potrà tentare di addivenire ad un accordo, evitando di spendere inutilmente tempo e denaro in un contenzioso giudiziario.