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Articolo 13 Codice della privacy

(D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Informativa

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 13 Codice della privacy

Titolo abrogato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

[1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

  1. a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  2. b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
  3. c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
  4. d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  5. e) i diritti di cui all'articolo 7;
  6. f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

  1. a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
  2. b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
  3. c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. (18) (20)

5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).]

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Consulenze legali
relative all'articolo 13 Codice della privacy

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Enrico D. G. chiede
lunedì 28/09/2020 - Piemonte
“Un’associazione benevola d’insegnanti (di cui uno dei responsabili è il sottoscritto) assume l’iniziativa di inviare un’istanza/petizione a un’istituzione per richiedere azioni di sostegno alla propria disciplina. L’istanza è firmata con la sola sigla dell’associazione alla quale si aggiungono i nominativi di due cento insegnanti sottoscrittori (con nome, cognome e scuola di servizio, nessun altro dato) che, su richiesta dell'associazione, si sono dichiarati favorevoli a sottoscrivere la petizione (ovviamente avendone letto preventivamente il testo), comunicando tale loro volontà per via mail all’associazione stessa e con i soli dati sopra citati.
L’iniziativa si chiude con l’invio di questa istanza e l’associazione non fa alcun altro uso dei nomi degli aderenti.
Il dubbio è il seguente: così come descritta, questa iniziativa costituisce una violazione della privacy dei sottoscrittori per la quale sarebbe stato necessario chiedere il loro consenso preventivo ? (non è stato fatto). Oppure, tenuto conto che non si farà altro uso dei nominativi (nemmeno per chiedere ai sottoscrittori di aderire formalmente all’associazione), si tratta di una libera sottoscrizione di un testo che non ha altri strascichi? Qualcuno dei sottoscrittori (ammesso che ne abbia interesse visto che si tratta di sostenere una causa che condividono) o l’istituzione stessa destinataria, potrebbe avere qualcosa da contestare per la violazioni di norme legali?
Grazie mille”
Consulenza legale i 04/10/2020
Ai sensi dell’art. 4 del GDPR Privacy per:
  • dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”;
  • trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
Nel caso di specie sono stati sicuramente raccolti dei dati personali, dal momento che i sottoscrittori della petizione hanno fornito nome, cognome, indirizzo e-mail e scuola in cui prestano servizio.
Allo stesso tempo è sicuramente ravvisabile un trattamento. Infatti, i predetti dati sono stati raccolti, registrati (ovvero memorizzati su un qualsiasi tipo di supporto), conservati e comunicati.
In particolare, per comunicazione dei dati si intende dare conoscenza di dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati.
In caso di comunicazione il dato viene trasferito a terzi, ed è quindi attività particolarmente delicata.

Il regolamento europeo prevede che in ogni caso di trattamento il titolare debba fornire agli interessati, prima del trattamento, le informazioni richieste dalle norme (art. GDPR). Ciò avviene tramite l'informativa.
L'informativa (art. 13 GDPR) è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di informare il cittadino, anche prima che diventi interessato (cioè prima che inizi il trattamento), sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento.

Essa è condizione, non tanto del rispetto del diritto individuale ad essere informato, quanto del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (principio di accountability).

La mancata informativa ai sottoscrittori della petizione può avere come conseguenza l'indagine da parte del Garante della Privacy, il quale può imporre delle sanzioni e anche il blocco di tutti i dati raccolti ed elaborati in violazione delle norme.
Inoltre, i sottoscrittori possono avviare un’azione per il risarcimento del danno contro il titolare del trattamento.