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Diritto del lavoro e previdenza sociale -

Il nuovo art. 4 Statuto Lavoratori sui controlli a distanza

TESI MOLTO VENDUTA
AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2019
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Bologna
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Lo scritto si focalizza sull'analisi del nuovo art. art. 4 dello st. lav. riguardante i controlli a distanza, così come modificato dal Jobs Act. Partendo da un rapido esame della disciplina previgente, volto ad evidenziarne i principali limiti e le maggiori problematiche interpretative ed applicative, l'elaborato prosegue poi con un'attenta valutazione, comma dopo comma, della nuova formulazione legislativa: ne emerge che, in seguito al processo di attualizzazione della disciplina giuslavoristica, il legislatore ha deciso di concedere un più ampio ventaglio di poteri in capo al datore di lavoro, determinando una conseguente riduzione delle tutele e delle garanzie riconosciute ai lavoratori subordinati. Il divieto generale previsto dall’originario comma 1 ha ceduto il passo ad una disposizione propositiva, la quale stabilisce ora quattro esigenze specifiche sulla base delle quali è possibile giustificare la legittima installazione di strumenti in grado di operare “anche” controlli a distanza. Va poi segnalato anche l’inserimento, tra le quattro esigenze appena menzionate, della tutela del patrimonio aziendale, un’innovazione che, remando in senso opposto rispetto al generale tenore dell’articolo, rappresenta la risposta del legislatore alle numerose critiche mosse negli anni rispetto alla controversa categoria dei controlli c.d. “difensivi". Si consideri poi la modifica delle procedure concertative (sindacali ed amministrative), la quale, a differenza delle altre importanti innovazioni introdotte dalla riforma, è stata accolta con favore da entrambi lavoratori e datori di lavoro. Continuando poi l’analisi del nuovo art. 4 St. lav. si può notare l’inserimento ex novo sia del comma 2, il quale prevede una deroga a quanto stabilito dal comma 1 per gli “strumenti di lavoro” e per quelli di “di registrazione degli accessi e delle presenze”, sia del comma 3, il quale invece, ponendo la parola fine alle diatribe passate relative all’utilizzabilità delle informazioni ottenute, stabilisce ora la generale utilizzabilità delle stesse “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Certo è che nonostante la riforma abbia spostato in maniera piuttosto evidente il bilanciamento a favore dei datori, la tutela dei lavoratori rimane comunque piuttosto salda. Ciò che cambia rispetto al passato è dunque solo la disciplina generale a cui la stessa viene oggi affidata, ovvero quella generale di tutela della privacy. Questo è ciò che si evince dal richiamo esplicito all’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore ed al rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 presente al comma 3. Nonostante ciò però, la portata generale del nuovo art. 4 St. lav. risulta ora completamente sbilanciata a tutto vantaggio dei datori di lavoro, i quali hanno visto nettamente dilatati i limiti precedentemente imposti ai loro poteri di controllo. Ed inoltre, non possono nemmeno essere trascurate le numerose problematiche di tipo interpretativo e pratico connesse al testo della nuova disciplina: dalle conseguenze derivanti dall’eliminazione del divieto esplicito, all’individuazione della reale portata del concetto di “tutela del patrimonio aziendale” indicato al comma 1 e collegato alla problematica categoria dei controlli c.d. “difensivi”. Dall’individuazione dell’ambito applicativo della deroga contenuta all’interno del comma 2, fino ad arrivare all’utilizzabilità generale delle informazioni prevista dal comma 3 ed al suo possibile contrasto con principi costituzionali e penali presenti nel nostro ordinamento. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla riforma del 2015, tali tematiche risultano ancora particolarmente controverse e le soluzioni applicative tutt'altro che a portata di mano. Cercando di mettere in luce le principali questioni emerse in seguito all’entrata in vigore della nuova disciplina, lo scopo dello scritto vuole essere quello di spiegare come, in seguito alla recente riforma, la tutela della privacy e della riservatezza del lavoratore subordinato sia stata ulteriormente compromessa. Alla base di questo evidente peggioramento è possibile individuare il sempre maggiore utilizzo di nuove tecnologie informatiche e digitali in ambito lavorativo, potenzialmente in grado di controllare costantemente l’attività svolta dal lavoratore durante l’orario di lavoro. Si aggiunge inoltre, anche l’atteggiamento sempre più acritico ed accondiscendente del legislatore nei confronti di tali problematiche: lo stesso, infatti, anziché cercare di porvi immediato rimedio, ha preferito conformarsi all’atteggiamento del comune consumatore, il quale a stento percepisce la pericolosità degli strumenti che ogni giorno utilizza. Tutto ciò ha permesso ai datori di lavoro di porre in essere controlli sempre più profondi e pericolosi, sollevando questioni di rilievo sia civile, sia penale.

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