Corte cost. n. 277/2016
È dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117, commi secondo, lett. e), p) ed s), e terzo, e 118, secondo comma, Cost. nonché agli artt. 14, 15 e 17 dello statuto della Regione siciliana, in relazione all'art. 1, commi 7, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 51 e seguenti (in particolare, 55, 63 e 84) della legge n. 56 del 2014, all'art. 3-bis del D.L. n. 138 del 2011, come convertito dalla legge n. 148 del 2011, ed agli artt. 142, 147 e 200 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - degli artt. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 (comma 1, n. 3, lett. e) e 33 (comma 1, n. 2, lett. a), della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, disciplinanti il funzionamento e l'articolazione organica dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane. Le sopravvenute leggi reg. Sicilia n. 28 del 2015, n. 5 del 2016, n. 8 del 2016, n. 15 del 2016 e n. 23 del 2016 - e segnatamente la seconda - hanno novellato profondamente la legge regionale n. 15 del 2015, apportando modifiche e abrogazioni satisfattive delle ragioni di censura formulate dal ricorrente. La mancata applicazione medio tempore delle disposizioni impugnate si desume dal fatto che il lasso temporale (7 agosto 2015 - 8 aprile 2016) intercorso tra le date di entrata in vigore della legge reg. Sicilia n. 15 del 2015 e della legge regionale n. 5 del 2016 è sufficientemente contenuto e tale da escludere che l'articolata architettura istituzionale disegnata dalla prima possa avere avuto attuazione (tanto più dovendo quest'ultima coinvolgere complessivamente gli enti e gli organi implicati, con modificazione di statuti e apposite discipline nonché svolgimento di elezioni). Dirimente in tal senso è che le elezioni del Presidente e del Consiglio del libero consorzio comunale e quella del Consiglio metropolitano siano state fissate dalla successiva legge regionale n. 23 del 2016 "in una domenica compresa tra il 1° dicembre 2016 ed il 26 febbraio 2017", e ciò proprio come "prima applicazione" della legge regionale impugnata.
Trib. Sup. acque n. 197/2013
Non è configurabile in capo alla gestione commissariale una competenza in merito al controllo ed alla tutela dall'uso incongruo della risorsa idrica. Tali compiti spettano non alle AATO, bensì alla Regione, in virtù dell'art. 142, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle competenze loro assegnate dall'art. 117, III c., Cost., da leggere in una con l'art. 144, commi 2 e 3. Ciò vuol dire non già che l'interesse all'uso corretto della risorsa stessa resti acefalo, ma più propriamente che non e affidato alla cura delle disciolte AATO, a differenza di quanto riguarda le infrastrutture idriche, la cui tutela in effetti fu assegnata pure ad esse dall'art. 143, c. 2 del D.Lgs. 152/2006. È appena da osservare che la tutela della risorsa non può esser confusa con le competenze commissariali di salvaguardia e conservazione del patrimonio del disciolto ente, giacché la risorsa è un bene comune gestito ai soli fini del SII e non anche personalmente posseduto a mo' di bene "aziendale".