(massima n. 1)
Non è configurabile in capo alla gestione commissariale una competenza in merito al controllo ed alla tutela dall'uso incongruo della risorsa idrica. Tali compiti spettano non alle AATO, bensì alla Regione, in virtù dell'art. 142, c. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e delle competenze loro assegnate dall'art. 117, III c., Cost., da leggere in una con l'art. 144, commi 2 e 3. Ciò vuol dire non già che l'interesse all'uso corretto della risorsa stessa resti acefalo, ma più propriamente che non e affidato alla cura delle disciolte AATO, a differenza di quanto riguarda le infrastrutture idriche, la cui tutela in effetti fu assegnata pure ad esse dall'art. 143, c. 2 del D.Lgs. 152/2006. È appena da osservare che la tutela della risorsa non può esser confusa con le competenze commissariali di salvaguardia e conservazione del patrimonio del disciolto ente, giacché la risorsa è un bene comune gestito ai soli fini del SII e non anche personalmente posseduto a mo' di bene "aziendale".