Cons. Stato n. 4125/2019
L'informativa antimafia può essere emessa dalla Prefettura laddove si rinvengano elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che lascino ritenere il pericolo di infiltrazione mafiosa per la presenza, nella compagine sociale, o per il controllo e la direzione, esercitati anche di fatto, di soggetti condannati per eventuali delitti-spia tra i quali rientra anche quello previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006.
Cons. Stato n. 2855/2019
Il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso. (Conferma T.a.r. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi). I reati indicati nell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra cui il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, integrano, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. (Conferma T.a.r. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi).
Cass. pen. n. 16036/2019
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito.
Cass. pen. n. 54703/2018
Il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri OCSE (nella specie la Repubblica Popolare cinese), in quanto recepite nei regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, integra il carattere abusivo dell'esportazione, con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della tracciabilità della gestione complessiva dei rifiuti, il soggetto originante gli stessi dev'essere munito della licenza AQSIQ, che ne legittima l'esportazione verso la Repubblica Popolare Cinese).
Cass. pen. n. 58448/2018
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite e non in quello dove si verifica - come nella specie - l'interramento dei rifiuti che può essere una frazione della condotta punibile, ma non è necessaria ai fini della rilevanza penale della fattispecie e della sua consumazione, che è raggiunta a monte, quando la pluralità e ripetitività delle operazioni di gestione inerenti quantitativi ingenti di rifiuti abbia raggiunto una intensità tale da mettere in pericolo il bene protetto.