(massima n. 1)
L'informativa antimafia può essere emessa dalla Prefettura laddove si rinvengano elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, che lascino ritenere il pericolo di infiltrazione mafiosa per la presenza, nella compagine sociale, o per il controllo e la direzione, esercitati anche di fatto, di soggetti condannati per eventuali delitti-spia tra i quali rientra anche quello previsto dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006.