(massima n. 1)
Il delitto di attivitą organizzate per il traffico illecito di rifiuti - gią previsto dall'art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralitą di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attivitą organizzata finalizzata al traffico illecito.