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Articolo 253 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Oneri reali e privilegi speciali

Dispositivo dell'art. 253 Codice dell'ambiente

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica(1).

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Note

(1) Il comma 1 della presente disposizione è stato modificato dall'art. 53, comma 2-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Massime relative all'art. 253 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 1573/2019

Il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa; non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ. nel caso dell'obbligazione del responsabile dell'inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell'inquinamento.

Cons. Stato n. 5814/2018

La comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento della matrice ambientale ha natura endoprocedimentale e il contenuto non immediatamente lesivo dell'atto rendono il medesimo non autonomamente e immediatamente impugnabile. Solo nell'ipotesi (da dimostrarsi, a cura del ricorrente) in cui detto atto sia concretamente idoneo ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario in un momento precedente l'avvio dell'istruttoria e la conclusione stessa dell'iter procedimentale, potrebbe ammettersi l'immediata impugnazione del medesimo in via autonoma, anziché quale atto meramente presupposto rispetto al provvedimento finale che segna la formale conclusione del procedimento e la manifestazione esterna della volontà dell'Amministrazione.

Cons. Stato n. 5604/2018

Se è vero, per un verso, che l'amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa. Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla p.a. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato. Il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione e gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento. Se il responsabile non è individuabile o non provvede gli interventi necessari sono adottati dall'amministrazione competente e le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi . La garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobile.

Cass. civ. n. 12467/2018

In relazione alle spese sostenute dalla Regione per interventi di bonifica ambientale ex art. 250 TUA, trattandosi di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito, è dovuto, in sede di insinuazione al passivo della Società (fallita) responsabile del danno ambientale prodotto (a seguito di concessione mineraria), il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 253 TUA, comma 2, al fine del riconoscimento del quale è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere.

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Consulenze legali
relative all'articolo 253 Codice dell'ambiente

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Dottor R. G. chiede
mercoledì 14/06/2017 - Piemonte
“A seguito della bonifica del sito inquinato, il Comune nell'anno 2007, ha iscritto in capo alla ditta proprietaria privilegio e onere reale risultante da C.D.U..
Si chiede di sapere se sussistono termini di scadenza/prescrizione in ordine ai predetti vincoli.
In attesa di cortese riscontro si porgono i più distinti saluti

Consulenza legale i 28/06/2017
In ordine al quesito da lei posto, è necessario, innanzitutto, chiarire le nozioni di "onere reale" e di "privilegio speciale", di cui all'art. 253 del Codice dell'Ambiente.

a) Quanto alla definizione di "onere reale", l'art. 253 del Codice dell'Ambiente stabilisce, infatti, che gli interventi di bonifica delle aree inquinate "costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità compentente".
La disposizione prosegue, inoltre, precisando che l'onere reale viene iscritto solamente "a seguito dell'approvazione del progetto di bonifica" e che il medesimo "deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica".

Si ritiene, dunque, che nel quesito da lei posto vi sia un'imprecisione, apparendo improbabile che l'onere reale e il privilegio siano stati iscritti "a seguito della bonifica", essendo più probabile che i predetti vincoli siano stati costituiti dopo l'approvazione del solo progetto di bonifica.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5300 del 2016, si è occupato della questione relativa agli obblighi derivanti dalla costituzione dell'onere reale, evidenziando che la disciplina legislativa non definisce con precisione le caratteristiche dell'onere reale o gli obblighi che ne derivano.

In ogni caso, il Consiglio di Stato ha precisato che la caratteristica fondamentale del suddetto onere è la cosiddetta "ambulatorietà passiva", per cui chiunque acquisti l'immobile soggetto all'onere, subentra anche negli obblighi connessi all'onere stesso, indipendentemente dal fatto che ne abbia avuto effettiva conoscenza (proprio per questo, peraltro, è prevista la trascrizione dell'onere nei registri immobiliari e l'annotazione sul C.D.U.).

Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi derivanti dall'onere reale, il Consiglio di Stato ha evidenziato come non sia chiaro se essi "consistono nell'obbligo di bonifica" o nella "mera garanzia - invero atipica - per l'amministrazione di recupero delle spese sostenute per la bonifica".

Ad ogni modo, come ricordato dal Consiglio di Stato, gli obblighi derivanti dall'onere reale sono particolarmente gravosi per il proprietario dell'area interessata alla bonifica, "che potrebbe subire anche l'esproprio dell'area inquinata".

Proprio in ragione di tale gravosità, ai fini della costituzione dell'onere, secondo il Consiglio di Stato è necessario, innanzitutto, che "vi sia certezza sullo stato di inquinamento del sito" e, inoltre, è necessario che venga notificata al responsabile dell'inquinamento e al proprietario del sito interessato dall'inquinamento "la diffida a provvedere ad effettuare le opere di disinquinamento e di messa in sicurezza".
La diffida, in particolare, è un "onere procedimentale necessario": il Comune deve, dunque, con ordinanza, diffidare il responsabile dell'inquinamento "ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale".

Il responsabile dell'inquinamento e il proprietario del sito dovranno, poi, "provvedere tempestivamente agli adempimenti degli interventi necessari" e solamente in caso di inerzia, tali interventi vengono eseguiti d'ufficio dalla Regione o dal Comune, ai sensi dell'art. 250 del Codice dell'Ambiente.

b) passando al "privilegio speciale", va osservato che l'art. 253 sopra citato, prevede, a vantaggio dell'Amministrazione, un privilegio immobiliare sul sito soggetto a bonifica, con la conseguenza che, l'Amministrazione che abbia dovuto procedere d'ufficio alla bonifica, a seguito dell'inerzia del responsabile o del proprietario dell'area inquinata, ha il diritto di agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore inadempiente con preferenza rispetto ad altri soggetti che vantino ulteriori pretese creditorie.

Venendo al quesito da lei posto, circa la sussistenza di eventuali "termini di scadenza o di prescrizione", va osservato che non risultano sussistere, ai sensi della disciplina vigente, termini di questo tipo.

In ogni caso, l'interessato potrà chiedere la cancellazione dell'onere reale e del privilegio laddove abbia provveduto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di bonifica al medesimo imposti o, comunque, laddove l'amministrazione procedente abbia recuperato quanto alla medesima dovuto per l'esecuzione d'ufficio degli interventi stessi.

Si consiglia, inoltre, di verificare se la costituzione dell'onere reale sia stata preceduta dalla necessaria diffida, in quanto, in mancanza di essa, la costituzione del vincolo potrebbe essere considerata illegittima.