Cass. civ. n. 1573/2019
Il proprietario non responsabile dell'inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute a condizione che sia stata rispettata per la bonifica la procedura amministrativa prevista dalla legge ed indipendentemente dall'identificazione del responsabile dell'inquinamento da parte della competente autorità amministrativa; non trova applicazione la regola della responsabilità solidale di cui all'art. 2055 cod. civ. nel caso dell'obbligazione del responsabile dell'inquinamento avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dal proprietario per la bonifica spontanea del sito inquinato poiché trattasi di obbligazione ex lege, di contenuto non risarcitorio ma indennitario, derivante non da fatto illecito ma dal fatto obiettivo dell'inquinamento.
Cons. Stato n. 5814/2018
La comunicazione di avvio del procedimento volto ad identificare il soggetto responsabile del potenziale inquinamento della matrice ambientale ha natura endoprocedimentale e il contenuto non immediatamente lesivo dell'atto rendono il medesimo non autonomamente e immediatamente impugnabile. Solo nell'ipotesi (da dimostrarsi, a cura del ricorrente) in cui detto atto sia concretamente idoneo ad arrecare lesioni alla sfera giuridica del destinatario in un momento precedente l'avvio dell'istruttoria e la conclusione stessa dell'iter procedimentale, potrebbe ammettersi l'immediata impugnazione del medesimo in via autonoma, anziché quale atto meramente presupposto rispetto al provvedimento finale che segna la formale conclusione del procedimento e la manifestazione esterna della volontà dell'Amministrazione.
Cons. Stato n. 5604/2018
Se è vero, per un verso, che l'amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria - la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione - per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa. Una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla p.a. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato. Il proprietario, ai sensi dell'art. 245, comma 2 del D.Lgs. n. 152 del 2006, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione e gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravano solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l'inquinamento. Se il responsabile non è individuabile o non provvede gli interventi necessari sono adottati dall'amministrazione competente e le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l'esecuzione degli interventi medesimi . La garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobile.
Cass. civ. n. 12467/2018
In relazione alle spese sostenute dalla Regione per interventi di bonifica ambientale ex art. 250 TUA, trattandosi di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito, è dovuto, in sede di insinuazione al passivo della Società (fallita) responsabile del danno ambientale prodotto (a seguito di concessione mineraria), il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 253 TUA, comma 2, al fine del riconoscimento del quale è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere.