(massima n. 1)
In relazione alle spese sostenute dalla Regione per interventi di bonifica ambientale ex art. 250 TUA, trattandosi di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito, č dovuto, in sede di insinuazione al passivo della Societā (fallita) responsabile del danno ambientale prodotto (a seguito di concessione mineraria), il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 253 TUA, comma 2, al fine del riconoscimento del quale č sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere.