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Articolo 250 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Bonifica da parte dell'amministrazione

Dispositivo dell'art. 250 Codice dell'ambiente

1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e di tutela del territorio e delle acque, le Autorità di bacino distrettuali, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle società in house del medesimo Ministero(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 23, comma 5, lett. a), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Massime relative all'art. 250 Codice dell'ambiente

Cass. civ. n. 12467/2018

In relazione alle spese sostenute dalla Regione per interventi di bonifica ambientale ex art. 250 TUA, trattandosi di opere di disinquinamento che comportano un indubbio vantaggio per il proprietario del sito, è dovuto, in sede di insinuazione al passivo della Società (fallita) responsabile del danno ambientale prodotto (a seguito di concessione mineraria), il privilegio speciale immobiliare di cui all'art. 253 TUA, comma 2, al fine del riconoscimento del quale è sufficiente che la parte indichi la causa del credito, non essendo prescritta, a pena di decadenza, l'indicazione degli estremi delle norme di legge che fondano il diritto fatto valere.

Corte cost. n. 28/2018

È dichiarato inammissibile [per assenza di tono costituzionale] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. s), Cost. (in relazione all'art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006), al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 8 della legge n. 131 del 2003, 41 e 43, comma 7, della legge n. 234 del 2012, attuativi dell'art. 120, secondo comma, Cost.; nonché, in via residuale, per l'insussistenza dei presupposti per l'azione di rivalsa, di cui all'art. 43, coma 4, della legge n. 234 del 2012 - avverso la nota della Ragioneria generale dello Stato, di avvio del procedimento di rivalsa nei confronti del Comune di San Giovanni in Persiceto e della Regione resistente per il recupero delle somme pagate in virtù della condanna irrogata dalla Corte di Giustizia UE, a seguito di procedura d'infrazione, relativa a varie discariche abusive, tra cui quella "Razzaboni". L'atto impugnato è censurato essenzialmente nella parte in cui individua aprioristicamente i soggetti responsabili dell'inadempimento alla base della futura rivalsa, in assenza però d'istruttoria ai sensi della legislazione in materia; ciò che si lamenta, dunque, è l'erronea interpretazione e applicazione delle disposizioni legislative in materia, e non un'alterazione dell'ordine costituzionale delle competenze. Ne consegue che, invocandosi una mera violazione di legge, la stessa sarà sindacabile, semmai, nelle sedi giurisdizionali competenti. È dichiarato inammissibile [,per assenza di tono costituzionale,] il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - in riferimento agli artt. 120, secondo comma, e 117, commi secondo, lett. s), e quinto, Cost, come rispettivamente attuati dall'art. 8, comma 1, della legge n. 131 dei 2003 e dall'art. 41 della legge n. 234 del 2012 e in relazione all'art. 250 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - avverso il D.P.C.M. del 26 novembre 2015, con cui si diffida la ricorrente e il Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini della conclusione del procedimento di messa in sicurezza dell'area della discarica "Razzaboni", nonché si rigetta implicitamente la richiesta del Presidente della Giunta regionale di rettifica o revoca della diffida medesima. L'impugnativa proposta dalla ricorrente - che non lamenta l'invasione, da parte dello Stato, di una sua competenza costituzionale (riconoscendo, anzi, l'esclusiva competenza statale in materia), ma l'illegittimità dell'atto di diffida, per carenza del presupposto per l'esercizio del potere sostitutivo statale - si risolve nella mera denunzia di una errata interpretazione della disciplina legale della materia, che avrebbe dovuto essere fatta valere nelle appropriate sedi giurisdizionali e non in sede di conflitto di attribuzione. Le Regioni possono proporre ricorso per conflitto di attribuzione, a norma dell'art. 39, primo comma, della legge n. 87 del 1953, quando lamentino non una qualsiasi lesione, ma una lesione di una propria competenza costituzionale; qualora ciò non si verifichi, e tuttavia si prospetti l'illegittimo uso di un potere statale che determini conseguenze avvertite come negative dalle Regioni, ma non tali da alterare la ripartizione delle competenze indicata da norme della Costituzione (o, comunque, da norme di rango costituzionale come gli statuti di autonomia speciale), i rimedi dovranno eventualmente essere ricercati dagli interessati presso istanze giurisdizionali diverse da quella costituzionale.

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