(massima n. 1)
Spettano alla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto la debenza della tariffa di igiene ambientale disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, art. 49 (c.d. TIA 1), in quanto, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238/2009 e con l'ordinanza n. 64/2010, tale tariffa non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, disciplinata dal D.P.R. n. 507/1993, di cui conserva la qualifica di tributo. Nonostante la soppressione disposta dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 238, comma 1, la TIA resta tuttavia in vigore, secondo quanto disposto dal successivo comma 11, fino all'emanazione del regolamento, previsto dal comma 6, che dovrą disciplinare i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa.