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Articolo 211 Codice dell'ambiente

(D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

[Aggiornato al 15/11/2024]

Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione

Dispositivo dell'art. 211 Codice dell'ambiente

1. I termini di cui all'articolo 208 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
  2. b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove(1).

2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di due anni, salvo proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni.

3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.

4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 16 senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

Note

(1) Il comma 1, alinea è stato modificato dall'art. 4, comma 2 del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213.

Massime relative all'art. 211 Codice dell'ambiente

Cass. pen. n. 6717/2018

Premesso che in presenza di regime semplificato, le prescrizioni che debbono essere rispettate coincidono con quanto indicato da parte della ditta richiedente in sede di iscrizione nel registro delle imprese che effettuano recupero di rifiuti non pericolosi, l'inosservanza dei requisiti e delle condizioni previsti nella comunicazione di inizio attività può tradursi, in certi casi, nell'esercizio dell'attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento. Nella specie, il soggetto, che operava in regime di procedura semplificata, aveva gestito rifiuti in quantità superiore a quella indicata nella comunicazione di inizio di attività con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 avendo posto in essere un'attività che avrebbe potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute.

Cass. pen. n. 19208/2017

L'autorizzazione alla gestione dei rifiuti ha natura personale, sicché deve escludersi che il titolo abilitativo corrispondente possa essere utilizzato indifferentemente da più soggetti. (Fattispecie relativa ad imputato tratto in arresto, con altri, nella flagranza del reato di cui all'art. 6, comma primo, lett. d), D.L. n. 172 del 2008, per avere trasportato rifiuti pericolosi a bordo di un autocarro senza autorizzazione, risultando agli atti soltanto una richiesta, a nome della moglie, per un'autorizzazione mai ritirata presso l'ufficio competente). (Dichiara inammissibile, App. Messina, 24 marzo 2016).

Cass. pen. n. 2227/2015

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima.

Corte cost. n. 249/2009

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 211, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per violazione degli artt. 118 e 120 della Cost. La disposizione impugnata si colloca nell'ambito della disciplina del procedimento di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione per il quale sono stabiliti, al ricorrere di specifiche condizioni, termini di tempo ridotti rispetto a quelli previsti per la generalità degli impianti, proprio in ragione della rilevanza degli stessi in vista della protezione dell'ambiente. Orbene, la possibilità accordata dalla norma censurata all'interessato di adire direttamente l'amministrazione centrale nell'eventualità che la Regione non abbia provveduto ad approvare il progetto o ad autorizzare la realizzazione di uno dei predetti impianti nei termini prescritti costituisce solo il riconoscimento in capo all'interessato di uno strumento di stimolo all'eventuale attivazione del potere sostitutivo statale, che non è peraltro fatto oggetto di disciplina e, comunque, non esclude, anzi impone che l'amministrazione centrale tenga conto delle motivazioni che, in sede istruttoria, hanno indotto la Regione a non emettere il provvedimento richiesto nel termine previsto, non configurandosi pertanto alcuna lesione delle competenze regionali.

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