Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2227 del 15 dicembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

In forza dell'art. 18 D.M. 3 giugno 2014, n. 120 (Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali) tutti gli atti o i fatti che comportano una modificazione dell'iscrizione vanno comunicati entro trenta giorni e, nel frattempo, le imprese che effettuano le variazioni contemplate nel citato articolo "continuano ad operare sulla base del provvedimento d'iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale". È consentita l'immediata utilizzazione di un veicolo "in incremento" a condizione che, alla comunicazione di variazione, effettuata entro trenta giorni, sia allegata una dichiarazione sostitutiva che perciò costituisce una condizione di efficacia del fatto nuovo sopravvenuto (nella specie, la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo a fini di confisca di un automezzo utilizzato dopo aver effettuato la sola comunicazione di variazione in incremento).

(massima n. 2)

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, che sanziona le attività di gestione compiute in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del medesimo D.Lgs. è un reato impropriamente comune in quanto necessariamente legato allo svolgimento di un'attività di gestione di rifiuti anche se limitata ad una sola tra le varie condotte elencate dalla norma, trattandosi di fattispecie a condotta plurima.

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