Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15771 del 9 aprile 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attività di gestione illecita di rifiuti, include, secondo la descrizione che ne è data dall'art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. 152/2006, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario, in quanto lo smaltimento (cioè qualsiasi operazione diversa dal recupero) è una delle condotte che concorrono a configurare la gestione illecita di rifiuti, anche qualora vi si partecipi come commerciante o intermediario, come avvenuto nel caso di specie, nel quale l'imputato, dopo aver raccolto, trasportato e accumulato i rifiuti (tra l'altro rinvenuti in cumuli insistenti su tre diverse aree all'interno del fondo di cui l'imputato è usufruttuario, della superficie, rispettivamente, di 50, 30 e 20 metri quadrati), li trasportava in discarica.

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