Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10711 del 11 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'articolo 185 lettera d) del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono esclusi dalla disciplina prevista per i rifiuti solo i fanghi che provengono direttamente dallo sfruttamento della cava e non pure quelli derivanti da diversa e successiva lavorazione delle materie prime, in altri termini vanno esclusi dalla disciplina sui rifiuti soltanto i materiali derivanti dallo sfruttamento delle cave nella misura in cui restino entro il ciclo produttivo dell'estrazione e connessa pulitura: infatti l'attività di sfruttamento della cava non può confondersi con la lavorazione successiva dei materiali stessi. Gli inerti, ancorché provenienti in origine da una cava, una volta esaurito il ciclo estrattivo, se vengono smaltiti, ammassati ecc. devono considerarsi rifiuti. Nella fattispecie i giudici del merito sulla base degli accertamenti compiuti dai carabinieri hanno escluso che i fanghi potessero provenire dalla prima pulitura degli inerti a seguito dell'attività estrattiva.

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