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Articolo 70 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Riunione dei ricorsi

Dispositivo dell'art. 70 Codice del processo amministrativo

1. Il collegio può, su istanza di parte o d'ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Spiegazione dell'art. 70 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’istituto della riunione, chiaramente previsto nell’ottica dell’economia processuale e al fine di evitare contrasti tra giudicati.
In particolare, si prevede che collegio può disporre la riunione di ricorsi.
La dottrina, a riguardo, ha chiarito che il presupposto applicativo della riunione è quello della connessione tra più ricorsi proposti innanzi al medesimo ufficio giudiziario. La connessione, nello specifico, può essere di tre tipi:
  1. oggettiva, quando vi è coincidenza tra le questioni oggetto dei ricorsi;
  2. soggettiva, quando vi è coincidenza tra i soggetti coinvolti;
  3. procedimentale, quando vi è coincidenza tra i procedimenti amministrativi oggetto del ricorso.
La norma chiarisce inoltre che la riunione dei ricorsi può avvenire Il legislatore non specifica con che tipo di provvedimento il giudice possa disporre la riunione, ma si ritiene che sia idonea la sentenza, l’ordinanza cautelare o un’autonoma ordinanza.

Massime relative all'art. 70 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2737/2019

Nel processo amministrativo, con riferimento al grado di appello, sussiste l'obbligo per il giudice di disporre la riunione degli appelli allorquando questi siano proposti avverso la stessa sentenza (art. 96, comma 1, c.p.c.), mentre in tutte le altre ipotesi la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell'art. 70 del D.Lgs. n. 104/2010, con la conseguenza che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio, sono privi di valenza decisoria e restano conseguentemente insindacabili in sede di gravame con l'unica eccezione del caso in cui la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice.

Cons. Stato n. 4647/2018

L'opportunità della trattazione congiunta di più cause connesse tra di loro è regolarmente rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale le cause pendono.

Cons. Stato n. 1004/2017

Nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) conferisce al Giudice Amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al Giudice Amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 1002/2017).

Cons. Stato n. 5077/2016

L'art. 70 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) conferisce al Giudice Amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al Giudice Amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati.

Cons. Stato n. 5051/2016

Nel processo amministrativo, in via generale, la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione (art. 70 D.Lgs. n. 104/2010, CPA), può essere disposta in riferimento a cause che attengono al medesimo tipo di giudizio e sempre che i ricorsi pendano nel medesimo grado.

Cons. Stato n. 2/2013

La riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione (art. 70 cpa), può essere disposta in riferimento a cause che attengono al medesimo tipo di giudizio e sempre che i ricorsi pendano nel medesimo "grado". Tanto si ricava, sempre in via generale, oltre che dalla lettura delle disposizioni del codice di procedura civile (cui il codice del processo amministrativo effettua rinvio: art. 39, comma 1, cpa), anche dalle norme dello stesso Codice del processo amministrativo. Infatti, l'art. 32, nel disciplinare l'ipotesi di "pluralità delle domande e conversione delle azioni", prevede che "è sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse".

Cons. Stato n. 1133/2011

Ai sensi dell'art. 52, R.D. 17 agosto 1907, n. 642 ora art. 70, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice. Nessuna censura può, quindi, essere validamente mossa a carico delle sentenze impugnate in dipendenza della mancata riunione della trattazione dei ricorsi pendenti tra le stesse parti.

Cons. Stato n. 965/2011

La riunione nel giudizio di primo grado di ricorsi tra loro connessi costituisce una facoltà del giudice, il cui mancato esercizio non è soggetto all'obbligo di motivazione né si trasfonde in un vizio della decisione emanata in tal modo; di conseguenza non è configurabile alcun vizio della decisione per avere disatteso le istanze della ricorrente e provocato un pregiudizio economico dovuto alla proposizione di distinti appelli avverso le decisioni recettive, essendo connaturato alla proposizione dell'azione giudiziale che la parte sopporti le spese per la conduzione del processo, la cui riparazione trova luogo soltanto a carico del soccombente nel caso di esito favorevole dell'impugnazione.

Cons. Stato n. 4273/2008

La riunione dei ricorsi (salva l'ipotesi di più appelli rivolti contro la stessa sentenza) costituisce esplicazione di un potere discrezionale del giudice il cui esercizio sfugge al sindacato delle parti, essendo ancorato alle sole esigenze di economia e di speditezza processuale. La riunione infatti lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e la posizione delle parti in ciascuno di essi, per cui alcun nocumento effettivo può derivare alle parti dalla disposta riunione.

Cons. Stato n. 3816/2007

La mancata riunione dei giudizi - ove richiesta dalle parti o quando la pendenza di altre cause connesse sia facilmente rilevabile dal giudice - è censurabile allorché sussista o sia prospettato un rapporto di pregiudizialità fra i ricorsi, tale da non consentirne la decisione separata, tenuto conto che il principio di facoltatività della riunione delle cause trova un limite nella necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e della difesa. Pertanto, qualora - come nella specie -, siano proposti due ricorsi, rispettivamente contro il bando e contro l'aggiudicazione, e l'uno sia pregiudiziale all'altro, gli stessi potranno essere riuniti o, in alternativa, essere decisi separatamente, purché il secondo sia esaminato nel merito, e non dichiarato improcedibile, per carenza d'interesse, a seguito dell'accoglimento del primo, costituendo tale modus operandi un difetto di procedura che comporta, ex art. 35 L. 1034/71, la rimessione della causa al primo giudice.

Cons. Stato n. 5423/2002

In materia di riunione di ricorsi per connessione, il giudice gode di un potere ampiamente discrezionale ai sensi dell'art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, salva l'ipotesi di cause connesse con un rapporto di pregiudizialità tale da non consentire di decidere i ricorsi separatamente.

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