(massima n. 1)
Nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) conferisce al Giudice Amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al Giudice Amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 1002/2017).