La norma in esame si occupa di disciplinare la
surrogazione/sostituzione del giudice delegato all’istruttoria. In particolare:
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con la surrogazione, procede il presidente stesso a compiere le attività istruttorie delegate;
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con la sostituzione, il presidente incarica un nuovo delegato.
Nello specifico, il
legislatore prevede che la surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è disposta con
provvedimento del presidente, anche se la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.