(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 52, R.D. 17 agosto 1907, n. 642 ora art. 70, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice. Nessuna censura può, quindi, essere validamente mossa a carico delle sentenze impugnate in dipendenza della mancata riunione della trattazione dei ricorsi pendenti tra le stesse parti.