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Articolo 141 octies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Autoritą competenti e punto di contatto unico

Dispositivo dell'art. 141 octies Codice del consumo

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141 novies e 141 decies, sono designate le seguenti autorità competenti:

  1. a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all'articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  2. b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime;
  3. c) Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, per il settore di competenza;
  4. d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il settore di competenza;
  5. e) Banca d'Italia, con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  6. f) altre autorità amministrative indipendenti, di regolazione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze;
  7. g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141 ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui alla lettera a).

2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea.

3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Ministero dello sviluppo economico è attribuito il compito di convocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai componenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

Spiegazione dell'art. 141 octies Codice del consumo

Con la norma in esame vengono designate sei Autorità competenti, ciascuna per il rispettivo settore di competenza.
Si tratta di autorità presso le quali sono già funzionanti ed operative procedure ADR, tra le quali vanno evidenziati il Ministero della Giustizia, con riferimento al Registro degli organismi di mediazione relativo alla materia del consumo, di cui all’art. 16, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, ed il Ministero dello Sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’art. 141 ter del codice consumo, relative ai settori non regolamentati.

Viene, inoltre, fatta salva la possibilità di designare, tra le autorità amministrative indipendenti, ulteriori autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni di cui agli artt. 141 nonies e 141 decies di questo stesso codice.
Poiché risulta designata più di un’Autorità competente, in conformità a quanto disposto dall’art. 18 della Direttiva 2013/11/UE, viene designato anche il punto di contatto della Commissione europea, individuato nel Ministero dello Sviluppo economico.

Infine, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante di ciascuna autorità competente, al quale vengono attribuiti compiti di definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e vigilanza delle varie autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità ed alla misura dell’indennità dovuta per il servizio prestato dagli organismi ADR.

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