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Articolo 141 ter Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Negoziazioni paritetiche

Dispositivo dell'art. 141 ter Codice del consumo

1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:

  1. a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente;
  2. b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l'indipendenza della loro azione;
  3. c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR, né di avere contributi finanziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professionale o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumatore nella procedura ADR, devono essere erogati in modo trasparente, informandone l’autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite;
  4. d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo ADR;
  5. e) l'organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all'organizzazione professionale o all'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell'accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.

Spiegazione dell'art. 141 ter Codice del consumo

Nell’attuale contesto normativo, le negoziazioni paritetiche possono essere inserite a pieno titolo tra le procedure di risoluzione alternativa delle controversie di consumo.
Tale qualificazione, definitivamente introdotta a livello normativo per effetto della norma in esame, costituisce l’ultima tappa di un lungo iter che ha via via ottenuto diversi riconoscimenti sia a livello europeo che nazionale.

L’inserimento delle negoziazioni paritetiche all’interno di un quadro organico delle ADR di consumo dà ad esse pieno diritto di cittadinanza nell’ordinamento italiano, contribuendo nel contempo ad attribuire loro le necessarie garanzie giuridiche affinché possano ancora svilupparsi nella gestione delle controversie tra consumatori ed imprese, all’interno di un mercato sempre più articolato e complesso.

Dopo le prime raccomandazioni del 1997 e del 2001 (relative alle procedure ADR di natura c.d. facilitativa) nonché alla direttiva su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, il percorso normativo europeo ha compiuto un vero e proprio salto di qualità con la direttiva n. 2013/11/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (c.d. direttiva sull'ADR per i consumatori).

In attuazione della Legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, legge di delegazione europea 2013, secondo semestre”, il legislatore delegato, nell’ambito della complessiva disciplina dettata dal d. lgs. 6 agosto 2015, n. 130, che ha apportato rilevanti modifiche al codice del consumo, ha stabilito all’art. 141, comma 5, che “le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altresì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all'art. 141 ter” c. cons., articolo rubricato “Negoziazioni paritetiche”.
In tal modo, tali procedure vengono disciplinate alla stregua di ADR di consumo, il che comporta che non ci si limita più, come nel passato, al mero riconoscimento di dette procedure, sostanzialmente rimesse all’autonomia negoziale dei soggetti sottoscrittori dei relativi protocolli d’intesa, bensì si opera un pieno riconoscimento normativo che determina l’applicazione di tutte le garanzie e le conseguenze giuridiche individuate dal legislatore.
Peraltro, il comma 1 dell’art. 141ter, comma 1, fornisce per la prima volta una definizione di negoziazioni paritetiche, le quali vengono qualificate come “le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un'organizzazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente codice, se, oltre all'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza ...”.

Il comma 2, a sua volta, precisa che “rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusivamente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’art. 137, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito in sede di conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013”.

Come può notarsi, la qualificazione delle negoziazioni paritetiche quali ADR di consumo è subordinata al rispetto non soltanto delle disposizioni “generali” di cui al Titolo II bis c. cons., ma anche degli ulteriori e specifici requisiti di indipendenza e trasparenza, indicati nella norma in esame, comma 1, lett. a, b, c, d, e.
Tale precisazione trova giustificazione nelle differenze tra tali procedure e tutte le altre ADR di consumo; esse possono essere colte sia rispetto alla loro struttura, sia rispetto alle attività concretamente poste in essere ai fini della composizione stragiudiziale della lite. Sotto il primo profilo, le procedure paritetiche non richiedono la presenza di un terzo, inteso come soggetto (o collegio) distinto rispetto alle parti coinvolte, in condizioni di neutralità ed indipendenza.
La commissione, a cui viene demandata la soluzione della controversia, è composta paritariamente da rappresentanti dell’associazione dei consumatori e da funzionari delle aziende.
Ciò comporta che tale organismo non può considerarsi propriamente terzo, risultando costituito, da un lato, da soggetti che, muniti di apposito mandato, agiscono in nome e per conto del consumatore al fine di individuare una soluzione alla lite, dall’altro da funzionari che agiscono in forza di poteri conferiti dall’azienda, nell’ambito del rapporto organico tra questa ed i suoi dipendenti.
Con riferimento al ruolo concretamente svolto, deve sottolinearsi che la commissione non assume il compito di fornire un ausilio alle parti affinché esse trovino in maniera autonoma una soluzione, ma assume un ruolo attivo, esclusivamente volto a delineare una proposta di soluzione, basata sull’analisi degli elementi di fatto e di diritto relativi alla controversia (proposta che può essere fondata non solo su aspetti di natura giuridica, ma che può tener conto anche del migliore assetto degli interessi).

La proposta di soluzione ha un carattere valutativo (si basa sull’analisi compiuta dalla commissione) e decisorio (è la commissione che formula una decisione con cui si prospetta la soluzione della controversia); essa non ha natura vincolante, in quanto deve essere successivamente sottoposta al consumatore, il quale può far pervenire la propria accettazione, in seguito alla quale il contratto può dirsi concluso e la lite definitivamente risolta.

In considerazione delle differenze rispetto alle altre procedure ADR oggetto della disciplina in esame, emerge la rilevanza del riconoscimento esplicito operato dal legislatore nell’art. 141ter c. cons., il quale è tuttavia sottoposto a specifici requisiti, quali: la composizione collegiale paritaria; un incarico per i componenti della commissione di durata almeno triennale; l’insussistenza di rapporti lavorativi tra il rappresentante dei consumatori ed il professionista, o un’associazione di cui questi faccia parte; la trasparenza delle procedure di finanziamento; l’esistenza di un organo di garanzia che presieda al regolare svolgimento delle attività della commissione priva di personalità giuridica.
Il rispetto di detti requisiti, oltre che di quelli dell’intero Titolo II bis, come previsto dal comma 5 dell’art. 141 del codice consumo, è volto ad assicurare che, malgrado l’assenza del requisito di terzietà, sia comunque osservato il principio di indipendenza (ovvero l’assenza di conflitti di interessi in capo ai componenti della commissione) e il principio di trasparenza nelle fonti di finanziamento (al fine di garantire la gratuità delle stesse per i consumatori).

In tale mutato contesto normativo, le Autorità di settore hanno istituito i rispettivi elenchi degli organismi ADR, tra i quali sono annoverate anche le negoziazioni paritetiche (cfr. delibera 661/15/Cons dell’AGCom, nonché la delibera 620/15/E/com e 580/2016/E/com dell’Arera).
I vantaggi per i consumatori nel fare ricorso alla negoziazione paritetica possono rivenirsi nella possibilità di avvalersi di uno strumento facilmente accessibile (non richiedendo l’assistenza tecnica né la necessità di sostenere spese), rapido, flessibile (potendosi abbandonare in qualsiasi momento e senza conseguenze la procedura), in grado di garantire non soltanto l’adesione dell’azienda sottoscrittrice del protocollo d’intesa, ma anche, in caso di raggiungimento dell’accordo, l’adempimento da parte di quest’ultima, potendosi così eliminare qualsiasi forma di “strapotere” economico e negoziale tra le parti.

Il vantaggio per le imprese, invece, può individuarsi nella possibilità di gestione del contenzioso non soltanto in un’ottica organizzativa di natura preventiva, ma anche in un’ottica di customer satisfaction, capace di risolvere una molteplicità significativa di contenziosi seriali, rafforzando la fiducia dei consumatori e prevenendo danni di immagine eventualmente conseguenti a sentenze di condanna.

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