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Articolo 141 decies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Ruolo delle autoritą competenti

Dispositivo dell'art. 141 decies Codice del consumo

1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l'iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non onerosità, per il consumatore, del servizio.

2. Ogni autorità competente provvede all'iscrizione, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull'elenco nonché sui singoli organismi ADR.

3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri provvedimenti, tiene l'elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende:

  1. a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al comma 1;
  2. b) le loro tariffe, se del caso;
  3. c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
  4. d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
  5. e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR;
  6. f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta;
  7. g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 141 bis, comma 2.

4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l'autorità competente cancella l’organismo dall’elenco di cui al comma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l'elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea.

6. L'elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 relativi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.

7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico l'elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul proprio sito internet un link al pertinente sito internet della Commissione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un supporto durevole.

8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro anni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione:

  1. a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
  2. b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
  3. c) elabora raccomandazioni su come migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.

Spiegazione dell'art. 141 decies Codice del consumo

Viene attribuita a ciascuna autorità competente il compito di istituire l’elenco degli organismi di risoluzione delle controversie che avanzino richiesta di diventare organismi ADR e che siano in possesso dei requisiti prescritti dal nuovo Titolo II bis del codice del consumo.
Viene anche attribuito a ciascuna autorità competente il compito di tenuta e vigilanza dell’elenco degli organismi ADR riguardanti il proprio settore e di disciplinare, con propri provvedimenti, la relativa iscrizione, nonché di garantire il rispetto del requisito della sostanziale gratuità per il consumatore della procedura ADR.
Infine, viene individuato il contenuto minimo di informazioni da inserire nell’elenco curato da ciascuna autorità competente.

Con il quarto comma si disciplina il procedimento di cancellazione dall’elenco a seguito della perdita dei requisiti da parte di un organismo ADR. E’ previsto, in particolare, che ogni autorità competente interessata contatti l’organismo per segnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediatamente.
Se entro il termine di tre mesi l’organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti prescritti, l’autorità competente provvede alla sua cancellazione dall’elenco, il quale dovrà essere immediatamente aggiornato.
Il successivo comma 5 prescrive l’obbligo per ciascuna autorità competente di comunicare il proprio elenco e ogni suo aggiornamento al Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico con la Commissione europea (a quest’ultima vanno comunicati gli elenchi predisposti dalle autorità competenti).

Ciascuna autorità competente, inoltre, ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico, anche su supporto durevole, l’elenco comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e di fornire sul proprio sito web un link al relativo sito web della Commissione europea.

La norma, infine, si chiude con la previsione dell’obbligo per il Ministero dello sviluppo economico, quale punto unico di contatto, di pubblicare e trasmettere, con cadenza quadriennale, una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli organismi ADR.

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