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Articolo 141 septies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Cooperazione

Dispositivo dell'art. 141 septies Codice del consumo

1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risoluzione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali.

2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un determinato settore, le autorità competenti incoraggiano ad associarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controversie di tale settore.

3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all'attuazione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente presentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tecniche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il trattamento di singole controversie.

4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto professionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d'ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente.

Spiegazione dell'art. 141 septies Codice del consumo

Con la norma in esame il legislatore, riproducendo sostanzialmente il contenuto degli artt. 16 e 17 della Direttiva 2013/11/UE, mira ad assicurare la cooperazione tra gli organismi ADR ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere.
Attraverso una assidua collaborazione tra i vari organismi ADR e le autorità nazionali, si reputa opportuno rendere più efficace l’applicazione degli atti giuridici dell’Unione europea in materia di tutela dei consumatori.
Per tale ragione, sono agevolate tutte le forme di cooperazione tra i vari organismi ADR, al fine di incoraggiare lo scambio delle migliori prassi e conoscenze tecniche nonché la discussione delle eventuali problematiche connesse al funzionamento delle procedure ADR.

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