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Articolo 67 quater Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza

Dispositivo dell'art. 67 quater Codice del consumo

1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti:

  1. a) il fornitore;
  2. b) il servizio finanziario;
  3. c) il contratto a distanza;
  4. d) il ricorso.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori.

3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica.

4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all'Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso.

Spiegazione dell'art. 67 quater Codice del consumo

Nucleo centrale del sistema di tutele approntato dal legislatore è l’informazione, la quale risulta indispensabile per una corretta formazione della volontà dei contraenti, essendo volta a conformare l’assetto negoziale a parametri di trasparenza, efficienza e razionalità.
I doveri di informazione attengono al contenuto del contratto, alla lingua, alla definizione dei termini, e vanno adempiuti dalla fase precontrattuale alle comunicazioni in corso di rapporto.
La necessità di assolvere a detti obblighi informativi si pone ancor di più in considerazione della diffusione dei c.d. negozi per adesione, nei quali si assiste alla predisposizione di modelli di contratto standard, i quali presentano delle clausole unilateralmente predisposte, essendo rimessa alla controparte soltanto la libertà di contrarre o meno.

Il principio di informazione dei consumatori assume particolare importanza nel campo dei mercati finanziari, in considerazione dei particolari rischi a cui si trova esposto colui che negozia tale tipologia di servizi.
La necessità di tutelare il consumatore nelle sue scelte di investimento si pone sotto un duplice profilo, ovvero da un lato garantendo che il consumatore sia adeguatamente informato in ordine ai prodotti che gli vengono offerti e dall’altro mediante obblighi informativi appositamente strutturati al fine di consentire una scelta piena e consapevole.
Tale esigenza è ampiamente documentata dalla normativa di settore (D.lgs. n. 385/1993 e D.lgs. n. 58/1998), la quale chiarisce la necessità della chiarezza e comprensibilità delle informazioni che vengono trasmesse al consumatore nel perseguimento di una trasparenza non meramente formale, ma sostanzialmente efficace.

Il primo comma contiene un’elencazione che può definirsi “per classi” delle informazioni che devono essere fornite al consumatore in fase di trattative, ovvero prima che lo stesso si trovi vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta.
Le singole classi, che poi vengono prese in considerazione nelle successive disposizioni, sono quelle delle informazioni riguardanti il fornitore, il servizio finanziario, il contratto a distanza ed il ricorso.
Innanzitutto occorre osservare che non viene fornita alcuna precisa indicazione in ordine al momento a partire dal quale sorge, in capo all’intermediario, l’obbligo di fornire le suddette informazioni, così come non viene indicato il momento ultimo entro cui tali obblighi possano essere soddisfatti.

A tal fine, tuttavia, vale il richiamo al comma 1 dell’art. 67 undecies del codice consumo, il quale chiarisce che le informazioni dell’art. 67 quater del codice consumo devono essere fornite al consumatore “in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato”.
Tale regola consente di informare il consumatore sia nel corso delle trattative sia prima della conclusione del contratto, dovendosi tuttavia circoscrivere questa seconda possibilità alle ipotesi nelle quali la fase di trattativa venga a mancare, come avviene nei contratti per adesione.

La sussistenza di obblighi informativi nella fase antecedente la conclusione del contratto incide anche sotto il profilo dei rimedi civilistici, in quanto, sebbene l’art. 67 septiesdecies del codice consumo individui espressamente nella nullità il rimedio esperibile allorchè l’omissione di informazioni precontrattuali alteri in modo significativo la rappresentazione delle caratteristiche del contratto, tale soluzione non si ritiene possa essere capace di contrastare il tradizionale orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui la violazione di obblighi informativi non può comunque incidere sulla tenuta del contratto, potendo tutt’al dar luogo ad una richiesta di risarcimento danni ovvero, qualora sia integrato un vizio del consenso, legittimare il rimedio dell’annullabilità.

Il secondo comma detta tre regole essenziali da osservare in sede di comunicazione delle informazioni da parte dell’intermediario, e precisamente:
1. la dazione di informazioni deve essere esternata al cliente in modo inequivocabile;
2. le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, nonché rese confrontabili con quelle fornite da altri intermediari, in modo da consentire una scelta consapevole;
3. infine si fa riferimento ad una analisi che tenga conto dei doveri di correttezza e buona fede e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. Ciò consente un sindacato aperto da parte del giudice, con il preciso fine di valorizzare l’esigenza di effettività nella trasparenza contrattuale, quale espressione del più generale principio di buona fede oggettiva di cui all’art. 1375 del c.c..

Il comma 3 dispone che la comunicazione delle informazioni dovrà risultare conforme alla disciplina sui contratti a distanza anche in caso di utilizzo di forme di comunicazione elettronica, escludendosi che la scelta circa la specifica modalità di contrattazione possa in alcun modo ridurre la protezione del consumatore.
Il comma 4, infine, impone la conformità agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana anche nel caso in cui il fornitore del servizio risieda in uno Stato non membro dell’unione europea.

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