Il primo comma della norma in esame prevede innanzitutto l’obbligo del
professionista di consegnare i beni al
consumatore senza ritardo ingiustificato ed al più tardi entro il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del
contratto, fatta salva sempre la presenza di una diversa pattuizione tra le parti.
Il professionista adempie correttamente all’
obbligazione di consegna mediante il trasferimento della disponibilità materiale o comunque del controllo dei beni da parte del consumatore.
Qualora le parti non abbiano previsto un
termine essenziale ed il professionista rimanga inadempiente all’obbligazione di consegnare la merce entro il termine originariamente previsto (sia quello pattuito liberamente dalle parti che quello fissato
ex lege in trenta giorni dalla conclusione del contratto), il consumatore invita il professionista ad effettuare la consegna entro un termine supplementare adeguato alle circostanze, avvertendolo che, decorso inutilmente anche questo secondo termine, il consumatore potrà intendersi legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
Pertanto, il consumatore non acquista immediatamente il diritto di ottenere la
risoluzione del contratto per
inadempimento dell’obbligazione di consegna, dovendo a tal fine prima adempiere all’onere di concedere al professionista un termine supplementare appropriato alle circostanze.
Il comma 4 individua dei casi in cui sul consumatore non grava l’onere di concedere al professionista il termine supplementare; in tali specifici casi il consumatore, se non riceve in consegna il bene entro il termine originariamente previsto
ex lege o pattuito, è legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni (non viene esplicitato se la risoluzione
de qua operi di diritto o su ulteriore impulso del consumatore).
Il settimo ed ultimo comma della norma fa in ogni caso salva la possibilità di far valere i diritti di cui al Capo XIV, titolo II, Libro IV c.c. (relativo alla risoluzione del contratto). Ciò comporta, a titolo esemplificativo, che la
diffida ad adempiere può determinare la risoluzione di diritto del contratto qualora il termine supplementare assegnato dal consumatore ai sensi del comma 3 della norma in esame sia conforme a quello previsto dal comma 2 dell’
art. 1454 del c.c. e la
comunicazione dello stesso consumatore possieda i contenuti minimi di carattere sostanziale e formale richiesti dal predetto articolo.
E’ stato osservato che, a differenza di quanto previsto per la diffida ad adempiere di diritto comune, non è in questo caso necessario valutare in concreto la gravità dell’inadempimento ovvero del ritardo nell’inadempimento secondo il disposto dell’
art. 1455 del c.c., dovendosi tale presupposto considerare sussistente in forza di una presunzione legale assoluta.
Nel caso di
clausola risolutiva espressa convenuta in sede di conclusione del contratto tra le parti, occorre che il consumatore, su cui grava sempre l’onere di assegnare un termine supplementare a quello originariamente determinato, assolva a tale adempimento prima di potersi avvalere della suddetta clausola con effetto retroattivo.
Considerato, però, che l’assolvimento di tale onere legittima il consumatore alla risoluzione, si potrebbe ritenere consentita, con efficacia risolutoria differita nel tempo, una comunicazione per mezzo della quale lo stesso consumatore dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa alla
scadenza del termine supplementare contestualmente assegnato in favore del professionista secondo il comma 3 della presente norma.
Infatti, il consumatore matura il suo diritto a far valere la risoluzione solo nel momento in cui matura il termine supplementare.
Diversa è la situazione nelle ipotesi previste dal comma 4 (termine essenziale o rifiuto ad adempiere da parte del professionista), nel qual caso la risoluzione si ritiene
ipso iure, risultando la gravità già insita nell’aver convenuto un termine essenziale o nell’inadempimento anticipato espresso dal professionista.
Il richiamo contenuto nel comma 7 alle disposizioni del codice civile, inoltre, vale a far salva l’applicazione delle ipotesi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità, qualora ricorrano i rispettivi casi.
Nel caso in cui la risoluzione del contratto sia dovuta ad inadempimento del professionista, questi sarà tenuto a rimborsare al consumatore senza indebito ritardo tutte le somme versate in
esecuzione del contratto; per la tutela risarcitoria, invece, occorre fare riferimento all’ultimo inciso del comma 3 della norma in esame.