Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 57 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Obblighi del consumatore nel caso di recesso

Dispositivo dell'art. 57 Codice del consumo

1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine è rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.

2. Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h).

2-bis. In caso di recesso dal contratto, il consumatore si astiene dall'utilizzare il contenuto digitale o il servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi(1).

3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformità dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista è calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale è eccessivo, l'importo proporzionale è calcolato sulla base del valore di mercato di quanto è stato fornito.

4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:

  1. a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
  2. 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
  3. 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure
  4. b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non è fornito su un supporto materiale quando:
  5. 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici o trenta giorni di cui all'articolo 52;
  6. 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
  7. 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7(2).

5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.

Note

(1) Comma inserito dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(2) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 57 Codice del consumo

A seguito del recesso dal contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali, il consumatore è tenuto ex lege a restituire al professionista i beni eventualmente ricevuti in esecuzione di quel contratto.
Tale obbligo restitutorio deve essere adempiuto senza indebito ritardo ed in ogni caso entro 14 gg. dalla data in cui è stata comunicata al professionista la decisione di recedere dal contratto (il termine si intende rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di 14 gg.).
Da questo momento il consumatore può considerarsi liberato da ogni obbligazione relativa alla restituzione del bene, compresa quella attinente alla conservazione dello stesso nella sua sostanziale integrità (si parla di presunzione legale liberatoria).

Sul consumatore gravano i costi diretti di restituzione, purchè il professionista lo abbia di ciò adeguatamente informato e non abbia assunto su di sé detta obbligazione.
Nella particolare ipotesi di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, qualora i beni siano stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista è obbligato a ritirarli a sue spese se si tratta di beni che, per loro natura, non possono essere normalmente restituiti a mezzo posta.

La tardiva o l’omessa restituzione dei beni da parte del consumatore recedente non incide sulla validità né sull’efficacia del recesso stesso, ma opera sul piano della mora debendi e su quello della sospensione della correlata obbligazione restitutoria gravante sul professionista (ovvero sull’obbligo di rimborsare al consumatore le somme versate).
Secondo quanto disposto dal comma 2 n. 3 dell’art. 1219 del c.c., il consumatore deve ritenersi in mora ipso facto in caso di mancata o ritardata restituzione della res, con l’ulteriore conseguenza che, scaduto il termine di 14 gg. per la restituzione, dovrebbe essere a carico del consumatore il rischio di sopravvenuta impossibilità della restituzione del prodotto dovuta a perimento del bene durante le operazioni di trasporto eseguite dal vettore.

Dispone il secondo comma della norma che, in caso di esercizio del diritto di recesso, il consumatore risponde unicamente della diminuzione di valore della merce ricevuta in consegna qualora vi sia stata da parte sua una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento del bene ed il professionista, da parte sua, abbia assolto correttamente agli obblighi informativi concernenti il diritto di recesso.
Ciò significa che il consumatore può utilizzare i beni in maniera eccedente rispetto a quanto è necessario per stabilirne, natura, caratteristiche e funzionamento e che, in caso di recesso, non sarà tenuto a versare alcuna somma a titolo di corrispettivo o di indennità al professionista, a meno che:
1. si sia verificata una perdita di valore della res;
2. la perdita di valore sia conseguenza dell’utilizzo eccedente;
3. il professionista abbia fornito correttamente al consumatore le informazioni concernenti il diritto di recesso.

Per ciò che concerne il concetto di manipolazione del bene, si ritiene utile richiamare quanto viene precisato nel considerando 47 della direttiva 2011/83/UE, in cui si legge che per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni, il consumatore dovrebbe solo manipolarli e ispezionarli nello stesso modo in cui gli sarebbe consentito in negozio.
Da un punto di vista pratico, il consumatore deve comunque poter aprire la confezione del prodotto, rimuovere sigilli ed eventuali involucri protettivi, nonché servirsi del bene al fine di testarlo.

Il terzo comma prende in esame l’ipotesi in cui il diritto di recesso sia stato esercitato relativamente ad un contratto a distanza o negoziato fuori dai locali commerciali che abbia avuto, su richiesta del consumatore, un’esecuzione anticipata e che abbia un oggetto diverso dalla vendita di beni.
In questo caso il consumatore deve corrispondere al professionista, rispetto a tutte le prestazioni del contratto, un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui abbia comunicato al professionista la propria dichiarazione di recesso.
Finalità di tale disposizione è, chiaramente, quella di tener conto dell’utilità fino a quel momento goduta dal consumatore e di evitare un esercizio strumentale del diritto di recesso per tutti quei casi in cui la restituzione della prestazione risulti impossibile, inesigibile o, comunque, in contrato con la natura dell’affare ed il senso dell’operazione economica.

Per questi casi il legislatore si preoccupa di fornire anche i criteri per la determinazione del quantum dovuto, stabilendo che l’importo deve essere proporzionale al complesso delle prestazioni dedotte nel contratto e che deve essere calcolato sulla base del prezzo totale pattuito nel contratto stesso.
Qualora dovesse risultare eccessivo, l’importo proporzionale va calcolato sulla base del valore di mercato di quanto sia stato effettivamente fornito e di cui il consumatore si sia giovato fino al momento del recesso.

Il quarto comma prevede delle ipotesi specifiche di insussistenza dell’obbligo di pagamento per fornitura anticipata di servizi, utenze e contenuti digitali.
Si tratta di una disposizione con un evidente carattere sanzionatorio, la quale mira ad avere un effetto dissuasivo rispetto a comportamenti potenzialmente prevaricatori da parte del professionista, qualora fosse sua intenzione anticipare l’esecuzione del contratto al fine di vedersi comunque corrisposto un ammontare proporzionale rispetto al prezzo totale concordato nel contratto.

L’ultimo comma costituisce una sorta di norma di chiusura e contiene la regola di carattere generale secondo cui, qualora il consumatore eserciti il diritto di recesso, al medesimo non può essere ascritta alcuna responsabilità, fatta eccezione per gli effetti espressamente previsti nel corpo di questa stessa norma.
Si vuole, dunque, rafforzare la libertà del consumatore di ricorrere al rimedio del recesso e rimarcare il concetto di sostanziale gratuità e discrezionalità dello stesso, così intendendosi escludere il rischio che, per effetto di altre norme presenti negli ordinamenti nazionali, possano essere invocate conseguenze pregiudizievoli per il consumatore stesso, tali da menomare l’esigenza di tutela posta alla base dell’introduzione dello ius poentitendi.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 57 Codice del consumo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Marco M. chiede
martedģ 05/03/2019 - Sardegna
“Buongiorno, il mio è un dubbio su un reso che riguarda un orologio di secondo polso di un certo valore che ho acquistato dal portale ...omissis...
Ho rimandato indietro l'orologio tramite corriere assicurato entro i 14 giorni di tempo che la legge prevede per gli acquisti effettuati online, l'unica cosa che mi preoccupa è che preso dall'entusiasmo di indossare l'orologio ho levato gli adesivi protettivi.
Il venditore potrebbe farmi storie su questo e non ridarmi indietro i soldi?
L'articolo 57 del codice del consumo dice:Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni.
Cosa significa?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità.
Cordiali saluti.

Consulenza legale i 09/03/2019
L’atto posto in essere costituisce esplicitazione di quello che si definisce diritto di recesso, o c.d. diritto di ripensamento, diritto che può esercitarsi solo nelle compravendite tra venditore professionista e consumatore privato.
E’ soltanto a questo tipo di transazioni che si rivolge il Codice del Consumo, mentre in tutti gli altri casi (di contrattazione tra privati) le uniche norme che potranno invocarsi sono quelle dettate dal codice civile in materia di vizi e difetti della cosa venduta, le quali prevedono termini e presupposti ben precisi e molto più restrittivi.
Fortunatamente nel caso di specie non ci si trova in una situazione di quest’ultimo tipo.

Leggendo le “Condizioni generali di contratto” della piattaforma utilizzata per l’acquisto, al punto 3, rubricato “Descrizione del servizio” è detto che sulla piattaforma non vengono offerti oggetti in vendita e che qualsiasi rapporto contrattuale sarà formato esclusivamente tra il venditore e l’utente; viene anche precisato che l’adempimento dei contratti avviati sulla piattaforma avverrà esclusivamente tra il venditore e l’utente.
Ciò potrebbe in un primo momento indurre a pensare che ci si trovi al di fuori del campo di applicazione del Codice del consumo, in quanto la contrattazione viene a realizzarsi direttamente tra venditore e acquirente.

A convincerci del contrario, invece, è il fatto che, da un’ulteriore analisi della stessa piattaforma, ci si accorge che i venditori sono in realtà dei commercianti, a cui può indubbiamente attribuirsi quella veste di professionista richiesta dal Codice del Consumo perché le sue norme possano operare.
Così, rivestendo le parti interessate la qualifica di professionista e di consumatore, e trattandosi di contratto concluso via internet, senza la presenza fisica delle parti, sarà possibile per l’acquirente/consumatore recedere senza penalità e senza darne alcuna giustificazione, inviando al venditore una comunicazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto ovvero, nel caso di acquisto di beni, dal giorno in cui gli stessi sono stati ricevuti.

A stabilire ciò è l’art. 52 del codice consumo, il cui comma 2 lettera b) fa appunto decorrere il termine di 14 giorni dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Occorre prestare attenzione, però, alle regole fissate dal Codice del consumo per l’esercizio di tale diritto. Infatti, il successivo art. 53 del codice consumo stabilisce che il consumatore, prima della scadenza dei 14 giorni, dovrà informare il commerciante venditore della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto concluso, utilizzando o il modulo tipo di recesso allegato allo stesso contratto ovvero qualunque altra forma di dichiarazione in cui venga esplicitata la volontà di recedere (non è prevista alcuna forma particolare di trasmissione, ma si ritiene che il mezzo migliore per munirsi della relativa prova sia quello della raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero dell’uso della PEC).

Nel caso di specie non viene specificato se è stato adempiuto l’obbligo posto dal suddetto art. 53 codice consumo; tuttavia, il successivo art. 57 codice consumo stabilisce al primo comma che il termine dei quattordici giorni deve intendersi rispettato se il consumatore rispedisce i beni al venditore prima della scadenza di tale periodo.
Pertanto, qualora non fosse stato già fatto, sarebbe bene accompagnare la già avvenuta restituzione del bene con una dichiarazione formale ed espressa di voler esercitare il diritto di recesso, possibilmente inviandola al venditore professionista secondo una delle modalità sopra dette.

Sempre l’art. 57 codice consumo, dispone che, in caso di restituzione del bene conseguente ad esercizio del diritto di recesso, il consumatore potrà andare incontro a responsabilità soltanto nel caso in cui abbia manipolato il bene in maniera difforme dall’uso che se ne può fare per individuarne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento.

Tale facoltà di manipolazione del bene risponde proprio alla finalità per cui è stato previsto il diritto di recesso, ossia quella di consentire al consumatore di prendere reale contezza del bene nel momento in cui lo riceve e lo ha tra le mani (manipolazione proprio in questo senso), potendo anche constatarne la qualità con i propri occhi e, se occorre, eliminando ogni forma di protezione che possa impedirgli di fare ciò (gli adesivi protettivi possono di fatto anche falsare la reale consistenza dei materiali di cui il bene si compone o nascondere la presenza di eventuali graffi o imperfezioni di un certo rilievo, che potrebbero far pentire dell’acquisto effettuato).

Il professionista, una volta ricevuto il bene e la comunicazione della volontà del consumatore di esercitare il diritto di recesso, avrà l’obbligo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti in occasione della vendita, ivi compresi gli eventuali costi previsti per una consegna standard; per adempiere a tale obbligo di rimborso avrà a disposizione un periodo di tempo non superiore a 14 giorni, che cominceranno a decorrere dal momento in cui è stato informato dal consumatore della volontà di recedere.

Lo stesso professionista, tuttavia, accanto all’obbligo di rimborsare il consumatore, avrà anche il diritto di valutare e peritare l’oggetto, potendo far gravare sul consumatore una eventuale responsabilità per “diminuzione di valore” dell’oggetto stesso solo qualora risulti che ne sia stata fatta una manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dello stesso (nessun perito potrà mai asserire che la rimozione degli adesivi protettivi possa influire sul valore intrinseco e/o sul funzionamento di un orologio, risultando al contrario quasi essenziale per esaltarne la reale qualità e natura).

Sulla scorta di quanto illustrato, dunque, deve concludersi dicendo che il professionista deve in ogni caso procedere al rimborso integrale di ogni somma entro 14 giorni dalla comunicazione di recesso o, al più tardi, dal momento in cui il bene è rientrato nella sua disponibilità.
Successivamente, se riesce con regolare perizia a dimostrare che la rimozione degli adesivi ha comportato un danno e, dunque, una diminuzione di valore dell’orologio (ipotesi che si ritiene del tutto improbabile), potrà avanzare pretesa di risarcimento del danno nei confronti del consumatore (ma in quel caso, pur in assenza di alcun parametro preciso di riferimento, vi saranno tutti i presupposti per potersi difendere e dimostrare che l’orologio non può aver subito alcun danno).