La dir. 2011/83/UE sui diritti dei consumatori ha cercato di uniformare la disciplina, dapprima separata, relativa ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti a distanza.
Il legislatore europeo e domestico, invece, ha voluto prevedere dei tratti normativi differenziati relativamente a queste due fattispecie negoziali, e lo ha fatto in particolare con gli artt. 50 e 51, disciplinanti i requisiti formali richiesti in occasione della conclusione di tali contratti.
La norma in esame prevede, con riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, un obbligo di documentazione delle informazioni preliminari (comma 1) ed un obbligo di documentazione del
contratto concluso dal
consumatore (comma 2).
Tale obbligo di documentazione va assolto mediante consegna di una copia del contratto che sia stato eventualmente sottoscritto oppure tramite una conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d’accordo, su altro mezzo durevole.
Con riferimento all’obbligo di documentazione delle informazioni precontrattuali, viene confermato l’obbligo di rendere le stesse in modo chiaro e comprensibile, con la precisazione che le informazioni devono risultare leggibili ed essere presentate con un linguaggio semplice e di facile comprensione per il consumatore.
Ovviamente, il mancato rispetto degli obblighi di informazione nelle forme prescritte equivale a mancata informazione.
Si ritiene opportuno precisare che dalla
forma della documentazione dell’informazione (a cui si riferiscono gli artt. 50 e 51) va tenuta distinta la forma dell’atto, il quale potrà essere scritto od amorfo, non avendo il legislatore imposto alcuna forma particolare, né
ad substantiam e neppure
ad probationem.
Fatta salva l’eccezione di cui al comma 4 lett. b) della norma in esame, non risulta poi precisato da alcuna parte quale debba essere il contenuto necessario della conferma del contratto a cui fa riferimento il comma 2, anche se in realtà si ritiene ragionevole affermare che il testo del contratto, del quale il
professionista deve fornire al consumatore la copia o la conferma, debba contenere quantomeno tutte le informazioni di cui al comma 1 dell’
art. 59 del codice consumo.
Il professionista ha l’obbligo di fornire al consumatore una
copia del contratto ovvero la conferma dello stesso in forma scritta o su altro mezzo durevole entro un termine congruo dopo la stipula del contratto ed, al più tardi, al momento della consegna del bene o prima che abbia inizio l’esecuzione del servizio.
In tal senso può argomentarsi dal comma 7 dell’
art. 51 del codice consumo, sebbene il comma 2 della norma in esame non disponga nulla al riguardo.
Il mancato
adempimento del professionista all’obbligo di procurare al consumatore una copia del contratto o la conferma dello stesso, non impedisce l’inizio del decorso del termine entro il quale può essere esercitato lo
jus poenitendi, né influisce sulla validità ed
efficacia del contratto stipulato tra le parti.
Tuttavia, poiché si tratta di un obbligo inderogabile, che scaturisce ex lege dall’accordo contrattuale, si ritiene che il consumatore sia legittimato a reagire all’inadempimento rifiutandosi di pagare il
corrispettivo con l’
eccezione di cui all’
art. 1460 del c.c. ovvero pretendendo l’esatto adempimento della
prestazione o ancora facendo valere la
risoluzione del contratto ex artt. [n1453cc]] o
1454.
Al silenzio del legislatore, sia europeo che italiano, sul tema dei rimedi specifici esperibili in caso di violazione degli obblighi informativi e di documentazione delle informazioni precontrattuali, hanno cercato di sopperire sia la dottrina che la giurisprudenza, elaborando a tal fine diverse teorie.
In particolare, secondo la tesi oggi di gran lunga dominante, è possibile in questi casi fare ricorso all’applicazione delle norme sulla risoluzione del contratto per inadempimento, argomentandosi dalla considerazione secondo cui gli obblighi legali di informazione costituiscono delle regole di
condotta, destinate ad orientare il contegno del professionista nel corso del rapporto (pertanto, la loro violazione deve qualificarsi come vero e proprio inadempimento, con conseguente diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto).
Il terzo comma richiede che sia il consumatore a rivolgere esplicita richiesta al professionista, su un supporto durevole, qualora voglia che la prestazione dei servizi ovvero che la fornitura di acqua, gas o elettricità o di teleriscaldamento inizi durante lo
spatium deliberandi concesso per esercitare il diritto di recesso.
In tal modo si intende contemperare il diritto di recesso accordato al consumatore nei contratti negoziati fuori dai locali commerciali con la tutela della posizione del professionista, volendosi evitare che il consumatore eserciti il diritto di
recesso dopo aver fruito del servizio.
Quanto dettato da quest’ultimo comma deve essere coordinato con il disposto di cui al comma 4 dell’
art. 57 del codice consumo, in cui si prevede che, in caso di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricità, non messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, sul consumatore non grava alcun costo per l’esercizio del diritto di recesso allorchè:
1) il professionista abbia omesso di fornire informazioni in conformità al comma 1, lettere h) ed l) dell’
art. 49 del codice consumo;
2) il consumatore non abbia espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso.