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Articolo 27 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Dispositivo dell'art. 27 Codice del consumo

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata "Autorità", esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, nei limiti delle disposizioni di legge(1).

1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze.

2. L'Autorità, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento (UE) 2017/2394 anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l'Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui redditi. L'intervento dell'Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro(1).

3. L'Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell'accertamento dell'infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet, ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione nonché agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di tele-comunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la pro-trazione di attività pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità stessa può applicare una sanzione amministrativa fino a 5.000.000 di euro(2).

4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.

5. L'Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull'esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l'onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l'impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell'articolo 20, comma 3.

6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L'Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell'impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.

8. L'Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un'apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.

9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione ed anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000 euro(3).

9-bis. In caso di sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea interessati dalla relativa violazione. Qualora le informazioni sul fatturato annuo non siano disponibili, l'importo massimo della sanzione irrogata dall'Autorità è pari a 2.000.000 di euro(4).

9-ter. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 9 e 9-bis, l'Autorità tiene conto, ove appropriato, dei seguenti criteri non esaustivi:

  1. a) la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  2. b) le eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  3. c) eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista;
  4. d) i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal professionista in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  5. e) le sanzioni inflitte al professionista per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri, in cui informazioni relative a tali sanzioni sono disponibili attraverso il meccanismo istituito dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017;
  6. f) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso(4).

10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento.

11. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.

12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro, anche tenuto conto delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni(3).

13. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità.

14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.

15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori(4).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 37, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(2) Il comma 3-bis è stato inserito dall'art. 263-bis comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
(3) Comma modificato dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
(4) Comma introdotto dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 27 Codice del consumo

La norma in esame è dedicata alla tutela amministrativa e giurisdizionale riservata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Si tratta di un organismo, scelto dallo Stato italiano ex art. 11 Dir. 2005/29/CE, istituito con la Legge 10.10.1990 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e chiamato anche Autorità antitrust, a cui è stato attribuito il compito di garantire il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare e rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, al fine di migliorare il benessere dei cittadini.
E’ anche la stessa autorità competente per l’applicazione del Regolamento 2006/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.10.2004, sulla cooperazione tra le Autorità nazionali a cui è stata assegnata la responsabilità dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori; ad essa è stato attribuito il compito di rappresentare l’Italia in questa materia e collaborare con le autorità omologhe degli altri stati, nonché con la Commissione europea al fine di garantire il rispetto di detta normativa, il buon funzionamento del mercato interno ed il miglioramento della protezione degli interessi economici dei consumatori.

L’AGCM è un’istituzione amministrativa indipendente, che decide in forza dei soli precetti normativi, senza possibilità di ingerenze da parte del potere esecutivo né di altri organi della rappresentanza politica; la sua imparzialità ed autonomia sono garantiti dalle modalità di nomina dei propri membri (il Presidente ed i quattro componenti sono nominati congiuntamente dai Presidenti di Camera e Senato, restano in carica sette anni ed alla scadenza il loro incarico non può essere rinnovato).

L’AGCM è anche autorità amministrativa in quanto giudica secondo i principi del diritto amministrativo, assicurando trasparenza dei procedimenti ed accesso agli atti, ed irrogando sanzioni di eguale natura; in quanto organo di natura collegiale, le sue decisioni vengono assunte a maggioranza.
Come dice la rubrica stessa della norma in esame, avverso i comportamenti scorretti dei professionisti è offerta una tutela sia di tipo amministrativo che giurisdizionale (c.d. natura binaria della tutela); infatti, secondo quanto disposto dall’ultimo comma di questo articolo, la tutela di tipo amministrativo fa salva quella di tipo giurisdizionale, riservata all’autorità giudiziaria ordinaria.
L’AGCM interviene a tutela dell’interesse generale al corretto funzionamento del mercato, sanzionando i comportamenti scorretti con l’irrogazione di sanzioni amministrative, mentre al giudice ordinario è affidata la tutela civilistica dei soggetti danneggiati da tali comportamenti.

Secondo quanto previsto al secondo comma, l’AGCM, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, ha il potere di imporre al professionista di cessare la pratica commerciale scorretta, eliminandone gli effetti (per svolgere il suo compito ha facoltà di compiere investigazioni ed avvalersi dell’aiuto della guardia di finanza).
Allorchè dovessero presentarsi urgenti motivi per provvedere, tali da giustificare l’interruzione immediata della pratica commerciale scorretta, l’AGCM può anche adottare un provvedimento sospensivo della pratica commerciale, ancor prima di averla esaminata approfonditamente al fine di giungere all’adozione di una decisione definitiva (è comunque richiesto che il professionista venga informato dell’istruttoria in corso).

In termini generali, può dirsi che i poteri spettanti all’AGCM si possono distinguere in istruttori, sanzionatori e decisori.
POTERI ISTRUTTORI: tra questi possono farsi rientrare:
a) i poteri volti all’individuazione del committente, tra cui quello di richiedere informazioni al proprietario del mezzo di diffusione della pratica;
b) quello di richiedere a soggetti terzi informazioni e documenti che si ritiene possano assumere rilievo al fine di accertare la violazione;
c) quello di disporre il compimento di ispezioni, perizie ed analisi economiche.

POTERI SANZIONATORI: in diversi casi ha il potere di irrogare sanzioni amministrative.

POTERI DECISORI: nell’ambito di tali poteri vi si possono far rientrare:
a) il potere di vietare la diffusione o la continuazione della pratica scorretta;
b) il potere di ordinare la pubblicazione del provvedimento per estratto, a cura e spese dello stesso professionista sanzionato;
c) il potere di ottenere dal professionista, responsabile di una pratica commerciale palesemente scorretta e grave, l’assunzione dell’impegno di porre fine alla violazione, cessando la diffusione della pratica commerciale ritenuta scorretta ovvero eliminandone i caratteri che la rendono illegittima.

Come è stato prima osservato, la procedura può essere iniziata sia d’ufficio che su richiesta di parte.
In questo secondo caso, va riconosciuta legittimazione ad agire a qualsiasi soggetto (ovvero consumatori, imprese concorrenti rispetto al professionista che ha posto in essere la pratica scorretta e qualunque altra persona che, seppure non può farsi rientrare nella definizione di consumatore di cui all’art. 3, è comunque interessata dalla pratica commerciale scorretta essendone destinataria) o a qualunque organizzazione che ne abbia interesse (ovvero associazioni di consumatori o organizzazioni rappresentative dei professionisti operanti nel settore a cui appartiene il professionista che ha posto in essere la pratica commerciale scorretta).
Nel primo caso, invece, è la stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato a dare inizio al procedimento.
La legittimazione passiva si individua in capo al professionista che pone in essere la pratica commerciale scorretta.

Per ciò che concerne lo svolgimento del procedimento, possono distinguersi tre diverse fasi, e precisamente:
a) Fase che precede quella istruttoria: nel corso di essa l’AGCM si occupa di verificare la regolarità e completezza della richiesta e di acquisire ogni elemento possa essere utile per l’accertamento e la valutazione del caso che le viene sottoposto. In questa fase viene data comunicazione al professionista dell’avvio del procedimento, con invito ad eliminare ogni scorrettezza.
b) Fase istruttoria vera e propria: in questa fase si assiste ad una inversione dell’onere della prova, in quanto è il professionista a dover dare prova della correttezza della pratica commerciale posta in essere; in assenza di elementi probatori in tal senso, l’Autorità valuterà come scorretta la condotta posta in essere dal professionista.
Inoltre, se si tratta di pratica diffusa o da diffondere a mezzo stampa, televisione o internet, la stessa AGCM, prima di adottare ogni decisione, richiede un parere al Garante delle comunicazioni, parere che, tuttavia, non assume carattere vincolante.
c) Fase decisoria: è questa la fase in cui l’Autorità emana il provvedimento definitivo, per mezzo del quale può:
- dichiarare la scorrettezza della pratica, disponendo sia il divieto di utilizzare tale prassi che la relativa sanzione; è anche possibile che la decisione definitiva sia preceduta da una fase cautelare, a seguito della quale viene disposta la provvisoria sospensione di quella pratica, in attesa della decisione finale;
- dichiarare che la pratica posta al suo esame non è da qualificarsi come scorretta. Un’ipotesi del genere può, ad esempio, verificarsi allorchè dovesse trattarsi di patica preventivamente autorizzata dalla stessa Autorità garante, nel qual caso gli interessati potranno ottenere la sua inibizione soltanto impugnando con ricorso dinanzi al giudice amministrativo lo stesso provvedimento autorizzatorio.

Ogni decisione viene poi pubblicata sul bollettino della stessa AGCM e può formare oggetto di impugnazione dinanzi al competente giudice amministrativo, che in questo caso è il TAR Lazio.
In ogni caso, deve intendersi fatto salvo il diritto del consumatore di rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria in materia di concorrenza sleale e di tutela del diritto d’autore e di segni distintivi.

Il comma 7 della norma in esame disciplina un particolare istituto definito degli “impegni”, al quale è possibile fare ricorso qualora non si versi in un caso di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale.
In tal caso, la norma prevede che l'Autorità possa ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità.
Qualora il professionista dichiari formalmente di assumere l’impegno, l'Autorità può disporre la pubblicazione di tale dichiarazione a cura e spese del professionista stesso, potendo renderlo obbligatorio per il professionista e così definire il procedimento senza procedere all'accertamento dell'infrazione.
Come si evince chiaramente dalla norma, l’istituto degli impegni trova un limite nella gravità e nella manifesta scorrettezza della pratica in accertamento e si caratterizza per un'ampia discrezionalità dell'Autorità nell'accogliere o respingere tali proposte, sia su tale punto sia sulla effettiva idoneità degli impegni proposti a rimuovere le situazioni che hanno dato causa alle contestazioni, rientrando la valutazione tecnico-discrezionale degli impegni presentati nella sfera di esercizio dell'ampio potere che compete all'Autorità.

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P. L. chiede
venerdì 31/03/2023
“d) dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:
«15-bis. I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravita' e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.»
In merito al suddetto comma del Decreto legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 che entrerà in vigore il 2 aprile 2023, io sono stato oggetto di una pratica commerciale scorretta ingannevole ed aggressiva posta in essere da una società attiva nella vendita di multiproprietà. Tale società è stata destinataria di un provvedimento sanzionatorio da parte dell'AGCM successivamente confermato dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato. Potrei adire il giudice ordinario per ottenere la risoluzione del contratto? Il citato Decreto nulla dice riguardo la sua applicazione per le pratiche scorrette poste in essere prima o successivamente la sua entrata in vigore. Vale per entrambe? Grazie.

Distinti saluti.”
Consulenza legale i 06/04/2023
In data 18 marzo 2023, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 26/2023, di recepimento della Direttiva 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus), che ha introdotto numerose modifiche al Codice del consumo. Con tale provvedimento, in particolare, il legislatore si è adeguato alle disposizioni di matrice europea che sempre maggiormente tutelano i diritti dei consumatori, ampliando, tra le altre cose, gli obblighi informativi nei contratti a distanza tra il professionista e il consumatore.

Venendo ora alla specifica domanda oggetto del quesito, si evidenzia innanzitutto come l’art. 11 delle preleggi, in merito all’efficacia delle leggi nel tempo, preveda che “la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
Tale principio, in quanto privo di rango costituzionale, può essere discrezionalmente derogato dal legislatore ordinario. Il legislatore, infatti, può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato.
Il principio di irretroattività, insomma, non è norma imperativa, ma ammette deroghe, sia pure in presenza di adeguate ragioni giustificatrici. Esso rappresenta un criterio interpretativo per gli applicatori della norma: la retroattività deve essere sancita espressamente dal legislatore o comunque, ricavarsi in maniera non equivoca dalla formulazione della norma; nel dubbio, la legge dovrà considerarsi irretroattiva.
Nel caso specifico del Decreto Legislativo 26/2023, le fonti di cognizione prevedono che le norme del Decreto entrino in vigore a far data dal 02.04.2023.

L’art. 2 del suddetto Decreto prevede, specificatamente, che “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2 (ovvero quelle relative agli “Annunci di riduzione di prezzo”,) si applicano alle campagne promozionali a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". Quindi, unica eccezione all'entrata in vigore delle nuove norme nel mese di aprile 2023 è costituita dalla disposizione che fissa i criteri per l'individuazione del c.d. "prezzo precedente" per gli annunci di riduzione di prezzo: questa troverà applicazione in un momento successivo, a far data dal prossimo 1 luglio 2023. Non vi solo altre disposizioni che prevedano una efficacia retroattiva di determinate disposizioni del Decreto de quo.

In mancanza di specificazioni in tal senso da parte del legislatore, si deve ritenere in via interpretativa che tutte le altre disposizioni, tra cui rientra il nuovo comma 15-bis dell’art. 27 del codice consumo, saranno operative a far data dal 02.04.2023, senza possibilità di una loro applicazione in via retroattiva che, come detto, costituisce un'eccezione che deve essere prevista espressamente dal legislatore.