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Articolo 21 Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Azioni ingannevoli

Dispositivo dell'art. 21 Codice del consumo

1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

  1. a) l'esistenza o la natura del prodotto;
  2. b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l'esecuzione, la composizione, gli accessori, l'assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
  3. c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all'approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
  4. d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l'esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
  5. e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
  6. f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l'affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
  7. g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell'articolo 130 del presente Codice.

2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:

  1. a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita;
  2. b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice.
  3. b-bis) una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, mentre questo bene ha una composizione o caratteristiche significativamente diverse, salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi(1).

3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

3-bis. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario.

4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.

4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi

Note

(1) Lettera introdotta dal D. Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.

Spiegazione dell'art. 21 Codice del consumo

Per pratiche commerciali si intendono tutti i comportamenti tenuti da professionisti che siano oggettivamente correlati alla promozione, vendita o fornitura di beni o di servizi a consumatori, posti in essere anteriormente, contestualmente o anche posteriormente all'instaurazione dei rapporti contrattuali. La condotta tenuta dal professionista può consistere in dichiarazioni, atti materiali, o anche semplici omissioni (nelle ipotesi in cui le regole di diligenza impongano una condotta commissiva).

Le "pratiche commerciali scorrette" costituiscono un genus unitario di illecito, all'interno del quale il legislatore ha regolato due sottotipi (e all'interno di ciascuno di essi, due ulteriori fattispecie presuntive) che si pongono in rapporto di specialità (per specificazione) rispetto alla prima: le pratiche ingannevoli e le pratiche aggressive.
Il carattere ingannevole di una pratica commerciale dipende dalla circostanza che essa non sia veritiera, in quanto contenente informazioni false o che, in linea di principio, inganni o possa ingannare il consumatore medio, in particolare, quanto alla natura o alle caratteristiche principali di un prodotto o di un servizio e che, in tal modo, sia idonea a indurlo ad adottare una decisione di natura commerciale che non avrebbe adottato in assenza di tale pratica.
Quando tali caratteristiche ricorrono cumulativamente, la pratica è considerata ingannevole e, pertanto, deve essere vietata. La condotta omissiva per essere considerata ingannevole deve avere ad oggetto informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole.

L’articolo in esame fornisce la definizione di pratica commerciale ingannevole di tipo commissivo, così qualificabile perché consegue al compimento di una azione.
In particolare, l’azione deve:
a) consistere in dichiarazioni o comportamenti contenenti informazioni false riguardo ad una serie di elementi da individuare caso per caso;
b) sebbene corretta sotto il profilo informativo, deve indurre di fatto o poter indurre in astratto il consumatore in errore.
Pertanto, per poter considerare l’azione ingannevole, è sufficiente che la pratica commerciale posta in essere dal professionista sia capace di incidere negativamente sulla sua libertà di scelta in merito ad un prodotto, a prescindere dalla eventuale vera e propria conclusione di un contratto.
E’ stato al riguardo affermato che l'onere di completezza e chiarezza informativa previsto dalla normativa a tutela dei consumatori richiede che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare e sanziona la loro omissione, a fronte della enfatizzazione di taluni elementi, qualora ciò renda non chiaramente percepibile il reale contenuto e i termini dell'offerta o del prodotto, così inducendo in errore il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto degli stessi, condizionandolo nell'assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato.

La norma fornisce anche una elencazione molto ampia di tutti gli elementi da prendere in considerazione al fine di poter valutare l’ingannevolezza di una pratica commerciale, la quale può discendere dalla falsità o inesattezza delle informazioni relative a diversi aspetti che riguardano un prodotto.
Viene anche specificato che è da considerare ingannevole quella pratica che, seppure veritiera in relazione alle informazioni, è strutturata in modo tale da trarre in inganno in qualunque modo chi ne è destinatario a causa della sua presentazione complessiva (l’ingannevolezza, dunque, può essere desunta anche dalla sua manifestazione esteriore, a prescindere dal contenuto più o meno veritiero).
Costituisce pratica sleale, perché ingannevole, lo sfruttamento, ad opera del gestore di un social network (nella specie, Facebook), dei dati personali, che l'utente abbia reso disponibili al fine di poter fruire gratuitamente dei servizi offerti dalla piattaforma, mediante la trasmissione a terzi per l'utilizzazione a fini commerciali, senza che di tale impiego sia data all'interessato compiuta informazione, idonea a far comprendere che, a fronte dei vantaggi connessi al servizio, si realizza l'automatica profilazione del cliente e l'acquisizione delle informazioni così elaborate da parte di un numero indefinito di operatori per indefiniti scopi commerciali..

In ogni caso, si è in presenza di una azione ingannevole qualora la stessa sia idonea ad indurre il consumatore a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Ricorre tale ipotesi:
a) quando viene commercializzato un prodotto che genera confusione con i prodotti, i marchi, il nome ed altri segni distintivi di un concorrente;
b) allorchè il professionista indica nella pratica commerciale di essere vincolato ad un codice di condotta, al quale poi non si attiene.

Viene prevista una tutela rafforzata dei consumatori in caso di pratiche ingannevoli il cui oggetto sia costituito da prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza (basti pensare al forno a microonde); infatti, in questi casi la pratica commerciale è da considerare scorretta se omette di indicare la potenziale pericolosità o nocività di un prodotto, così da indurre i consumatori a non mettere in atto le normali misure di prudenza e di attenzione (si richiede, dunque, un obbligo positivo di informazione).

Nell’ultima parte la norma qualifica come scorretta quella pratica commerciale che, essendo in grado di raggiungere bambini ed adolescenti, può anche indirettamente mettere a rischio la loro sicurezza.
L’esempio che in relazione a quest’ultima ipotesi viene sempre addotto è quello di un’azienda produttrice di giocattoli che, per pubblicizzare il proprio prodotto, diffondeva un filmato ambientato all’interno di una sala operatoria, dove un individuo vestito da chirurgo ed un ragazzino in veste di assistente, sezionavano dei mostri per poi berne il sangue o mangiarne alcuni organi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 21 Codice del consumo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

ALFREDO C. chiede
domenica 13/12/2020 - Lazio
“Ho comprato dall'azienda A. una piccola protesi per problemi di ipoacusia per un importo di Euro 3.750,00. In quel periodo e credo come sempre, la società faceva provare l'apparecchio per 30 gg poi, se non soddisfatto si poteva restituire senza alcuna penale. Quando l'ho acquistato il tecnico mi disse lo paghi poi se non soddisfatto gli rimborsiamo l'importo.
Alla scadenza dei trenta giorni ho restituito l'apparecchio con lettera raccomandata. La società mi risponde che non poteva restituirmi la somma in quanto avevo già pagato. Ho fatto le mie rimostranze, an che una lettera dell'avvocato ribadendo quello che ho scritto. Vorrei, gentilmente sapere se il comportamento della società è corretto. Se occorre , potrei inviare la corrispondenza.
Grazie e cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/01/2021
Preliminarmente facciamo presente che la documentazione a noi inviata comprende la proposta contrattuale sottoscritta, le condizioni generali di contratto, la Sua lettera raccomandata e la fattura del venditore. La lettera inviata dal Suo legale riguarda invece un abbonamento relativo all’anno 2018 che nulla ha a che vedere con il presente quesito.

Ciò precisato, in risposta a quest’ultimo si osserva quanto segue.

Le condizioni generali di vendita allegate alla proposta da Lei sottoscritta non prevedono clausole in base alle quali l’apparecchio acustico possa essere restituito entro trenta giorni.
Il contratto di vendita si è perfezionato con la sottoscrizione della proposta contrattuale.
Laddove vi fosse stata la possibilità di provare l’apparecchio gratuitamente per trenta giorni sarebbe dovuto essere specificato nelle condizioni generali.
In queste ultime vi è soltanto (correttamente) un richiamo alle disposizioni del codice del consumo per quanto attiene alla garanzia legale di conformità (art. 132 del Codice del Consumo), garanzia peraltro prolungata di un anno dal produttore (estensione di garanzia commerciale).

Nella presente vicenda, leggiamo che l’apparecchio acustico è stato restituito in quanto non L'ha soddisfatta.
Dunque, ci pare di capire che l’oggetto acquistato non aveva presentato un qualche vizio e/o difetto di conformità o malfunzionamento ma semplicemente non era stato di Suo gradimento.
Infatti, in ipotesi di difetto di conformità avrebbe potuto chiedere una riparazione o sostituzione del bene o restituzione dell’importo versato laddove avesse denunciato il difetto entro due mesi dalla scoperta se questo si fosse manifestato entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Ma, purtroppo, ciò non può essere applicato al caso in esame (anche perché l’apparecchio è stato ormai restituito).
Per inciso, non si sarebbe potuto nemmeno esercitare il cd. “diritto di ripensamento” di cui all’art. 52 del Codice del Consumo (la restituzione del bene entro 14 giorni) non trattandosi di un contratto concluso a distanza o fuori dei locali commerciali.

L’unica forma di tutela azionabile (ma comunque non finalizzata a recuperare l’importo versato) riguarda l’aspetto della pubblicità ingannevole posta in essere dalla società in esame che ha pubblicizzato la prova gratuita dell’apparecchio acustico (art. 21 del Codice del Consumo).
Può essere infatti inviata una segnalazione alla competente Autorità Garante (AGCM) la quale, se ravvisa i presupposti, può esercitare il suo potere sanzionatorio a carico del soggetto che ha posto in essere la pubblicità ingannevole (art.27 del Codice del Consumo).
In merito a tale aspetto, giurisprudenza amministrativa costante ha evidenziato che: “l’entità della sanzione deve commisurarsi non ai ricavi sul singolo prodotto oggetto della pubblicità ma all’importanza e alle condizioni economiche dell’impresa, ai sensi degli artt. 27, comma 13, d.lgs. n. 206/05 e 11 l.n. 689/81, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione, in modo da garantirne un’efficacia deterrente” (Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 176).
Come specificato sul sito dell’Autorità Garante (www.agcm.it):
“ I consumatori che intendono segnalare una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole possono farlo:
- tramite posta ordinaria inviando la segnalazione a Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Piazza Giuseppe Verdi 6/A – 00198 Roma;
- inviando la segnalazione scritta alla casella protocollo.agcm@pec.agcm.it ;
- compilando e inviando on line il modulo cui si accede tramite il link segnala on line.”