Cons. Stato n. 5671/2018
Il possesso ventennale ad usucapionem di un bene soggetto a prelazione storico artistica non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato in base ad un precedente atto di alienazione non denunciato, se non sia stato esercitato secondo modalità confliggenti con il diritto di prelazione stesso.
Cass. pen. n. 10468/2018
Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'art 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. (L'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato l'art. 65, commi 2, lett. a), e 3, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, nel senso che non è (più) soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non più cinquanta), il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, e non siano comprese nell'elenco delle cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 (e cioè i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).
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Per l'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea occorre la licenza di esportazione, disciplinata dall'art. 2, del Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (che ha sostituito ed abrogato il Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, e successive modificazioni), richiamato dagli artt. 73 e 74, D.Lgs. n. 42 del 2004. Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell'allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004, che, richiamando l'analogo allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, li distingue per categoria e per valore. In particolare, necessitano sempre della licenza di esportazione qualunque ne sia il valore: A) i reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; d) collezioni archeologiche; B) gli elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni; C) gli incunaboli e i manoscritti. Per tali beni, infatti, l'allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, cit., afferma senz'altro la qualifica di "beni culturali" e la espressa applicabilità, ad essi, del regolamento stesso a prescindere dal loro valore (cfr. anche il considerando 4 che fa riferimento ai beni culturali specificamente considerati come tali dal regolamento). Gli altri beni, invece, sono assoggettati alla disciplina regolamentare se il valore è pari o superiore a quello specificamente indicato per ciascuno di essi. Di conseguenza, per tali beni la licenza è necessaria solo se il valore supera quello specificamente indicato. Tale valore deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di esportazione (allegato I al Regolamento e allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004). In particolare, per i disegni è necessario che il valore sia pari o superiore ad euro 13.979,50; per gli acquerelli, guazzi e pastelli il valore deve essere pari o superiore ad euro 27.959,00; per i quadri, pari o superiore ad euro 139.794,00.
Cons. Stato n. 4569/2008
Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 62, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 al fine di adottare e notificare il provvedimento di esercizio della prelazione, decorre dalla data di notifica della "denuntiatio" ex art. 59 dello stesso decreto.
Cons. Stato n. 713/2008
In materia di diritto di prelazione dell'Amministrazione su beni di rilievo storico o artistico, scopo dell'art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (disciplinante il termine per l'esercizio del diritto di prelazione dall'avvenuta denuncia) è quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l'opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse sui medesimi. I dati necessari per effettuare tale valutazione sono indicati dall'art. 59, comma 4 del suddetto D.Lgs. L'invio, però, di copia autentica del contratto di compravendita tra privati in cui solo l'indicazione del domicilio in Italia di una delle parti (essendo domiciliata all'estero) sia stato omesso equivale alla trasmissione di un diverso documento, formalmente qualificato come "denuncia ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004", non risultando specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa dovrebbe essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità, libere ove non diversamente prescritto. In tal caso, quindi, poiché si deve ritenere consentito provvedere alla denuncia con la trasmissione integrale dell'atto di trasferimento posto in essere (nel quale sono contenute tutte le indicazioni prescritte) risulta applicabile, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, il termine perentorio di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 (fermo restando che la denuncia deve essere "effettuata" entro trenta giorni e che il termine di sessanta giorni, decorre dalla "data di ricezione" della denuncia stessa).
Corte cost. n. 405/2006
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della L.R. 23 luglio 2004, n. 4, Provincia autonoma di Bolzano. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 Cost.; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva L.R. n. 4 del 2005, Provincia autonoma di Bolzano - non è funzionale al regime del maso chiuso.
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È incostituzionale l'art. 14, comma 2, L.R. 23 luglio 2004, n. 4, Bolzano, nella parte in cui esclude l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 59 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.