Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 59 Codice dei beni culturali e del paesaggio

(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)

[Aggiornato al 10/10/2023]

Denuncia di trasferimento

Dispositivo dell'art. 59 Codice dei beni culturali e del paesaggio

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

  1. a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
  2. b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
  3. c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.

4. La denuncia contiene:

  1. a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  2. b) i dati identificativi dei beni;
  3. c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  4. d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
  5. e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Massime relative all'art. 59 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cons. Stato n. 5671/2018

Il possesso ventennale ad usucapionem di un bene soggetto a prelazione storico artistica non estingue il diritto di prelazione spettante allo Stato in base ad un precedente atto di alienazione non denunciato, se non sia stato esercitato secondo modalità confliggenti con il diritto di prelazione stesso.

Cass. pen. n. 10468/2018

Il trasferimento all'estero di cose di interesse culturale di non eccezionale rilevanza di cui all'art. 65, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 42 del 2004, diverse da quelle di cui all'allegato A, lettera B n. 1, e di valore pari o inferiore ad euro 13.500,00, non integra il reato di cui all'art. 174, comma 1, D.Lgs. n. 42 del 2004. Le modifiche introdotte dall'art 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, in quanto incidono sulla struttura del reato di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, restringendone l'ambito applicativo, si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. (L'art. 175, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, legge 4 agosto 2017, n. 124, ha modificato l'art. 65, commi 2, lett. a), e 3, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004, nel senso che non è (più) soggetta ad autorizzazione l'uscita delle cose che presentino interesse culturale, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (non più cinquanta), il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, e non siano comprese nell'elenco delle cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1 (e cioè i reperti archeologici, quelli derivanti dallo smembramento di monumenti, gli incunaboli e i manoscritti, qualunque sia il valore).

Per l'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea occorre la licenza di esportazione, disciplinata dall'art. 2, del Regolamento (CE) n. 116/2009 del 18 dicembre 2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali (che ha sostituito ed abrogato il Regolamento CEE n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, e successive modificazioni), richiamato dagli artt. 73 e 74, D.Lgs. n. 42 del 2004. Oggetto di licenza sono solo i beni indicati nell'allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004, che, richiamando l'analogo allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, li distingue per categoria e per valore. In particolare, necessitano sempre della licenza di esportazione qualunque ne sia il valore: A) i reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; b) siti archeologici; d) collezioni archeologiche; B) gli elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni; C) gli incunaboli e i manoscritti. Per tali beni, infatti, l'allegato I al Regolamento (CE) n. 116/2009, cit., afferma senz'altro la qualifica di "beni culturali" e la espressa applicabilità, ad essi, del regolamento stesso a prescindere dal loro valore (cfr. anche il considerando 4 che fa riferimento ai beni culturali specificamente considerati come tali dal regolamento). Gli altri beni, invece, sono assoggettati alla disciplina regolamentare se il valore è pari o superiore a quello specificamente indicato per ciascuno di essi. Di conseguenza, per tali beni la licenza è necessaria solo se il valore supera quello specificamente indicato. Tale valore deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di esportazione (allegato I al Regolamento e allegato A al D.Lgs. n. 42 del 2004). In particolare, per i disegni è necessario che il valore sia pari o superiore ad euro 13.979,50; per gli acquerelli, guazzi e pastelli il valore deve essere pari o superiore ad euro 27.959,00; per i quadri, pari o superiore ad euro 139.794,00.

Cons. Stato n. 4569/2008

Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 62, comma 3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 al fine di adottare e notificare il provvedimento di esercizio della prelazione, decorre dalla data di notifica della "denuntiatio" ex art. 59 dello stesso decreto.

Cons. Stato n. 713/2008

In materia di diritto di prelazione dell'Amministrazione su beni di rilievo storico o artistico, scopo dell'art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (disciplinante il termine per l'esercizio del diritto di prelazione dall'avvenuta denuncia) è quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l'opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse sui medesimi. I dati necessari per effettuare tale valutazione sono indicati dall'art. 59, comma 4 del suddetto D.Lgs. L'invio, però, di copia autentica del contratto di compravendita tra privati in cui solo l'indicazione del domicilio in Italia di una delle parti (essendo domiciliata all'estero) sia stato omesso equivale alla trasmissione di un diverso documento, formalmente qualificato come "denuncia ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004", non risultando specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa dovrebbe essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità, libere ove non diversamente prescritto. In tal caso, quindi, poiché si deve ritenere consentito provvedere alla denuncia con la trasmissione integrale dell'atto di trasferimento posto in essere (nel quale sono contenute tutte le indicazioni prescritte) risulta applicabile, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, il termine perentorio di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 (fermo restando che la denuncia deve essere "effettuata" entro trenta giorni e che il termine di sessanta giorni, decorre dalla "data di ricezione" della denuncia stessa).

Corte cost. n. 405/2006

È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della L.R. 23 luglio 2004, n. 4, Provincia autonoma di Bolzano. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 Cost.; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva L.R. n. 4 del 2005, Provincia autonoma di Bolzano - non è funzionale al regime del maso chiuso.

È incostituzionale l'art. 14, comma 2, L.R. 23 luglio 2004, n. 4, Bolzano, nella parte in cui esclude l'obbligo di denuncia, di cui all'art. 59 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel caso di trasferimento della proprietà in seguito a successione aziendale entro il quarto grado di parentela in immobili soggetti a tutela storico-artistica e facenti parte di un maso chiuso.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 59 Codice dei beni culturali e del paesaggio

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Carolina R. chiede
domenica 17/03/2019 - Lombardia
“Buonasera,
sono comproprietaria con mia sorella, di un immobile vincolato con il Ministero dei beni culturali.
Vorrei capire la reale possibilità di dividerne la proprietà, con conseguente stima di tempo e costi.
Da dove devo cominciare? dando un incarico a un avvocato? un notaio? un architetto?

Resto in attesa di una cortese riposta

Consulenza legale i 20/03/2019
Ai sensi degli art. 59 del codice beni cult. e paesag. e seguenti, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali devono essere comunicati alla soprintendenza presso il Ministero dei Beni Culturali del luogo ove si trovano i beni.
Ciò deve avvenire a mezzo di denuncia, da effettuarsi a cura delle parti entro 30 gg dalla stipulazione dell'atto, al fine di consentire, nei successivi 60 gg dalla ricezione, al Ministero o gli altri enti pubblici territoriali interessati di acquistare, in via di prelazione (diritto di prelazione (contratti)), i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
La denuncia deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione, in modo chiaro e preciso, dei dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; dei dati identificativi dei beni; l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni.
Tuttavia, si rileva che la sussistenza di un tale obbligo di denuncia al Ministero dei beni culturali risulta controversa proprio con riguardo agli atti di divisione.
Difatti, sia in dottrina che in giurisprudenza si discute sulla natura traslativa o meno della proprietà della divisione.
Secondo alcuni, la divisione ha natura costitutiva e pertanto si realizzerebbe un trasferimento della proprietà (in tal senso, A. Cicu, La divisione ereditaria, Milano, 1948, 16; C.M. Bianca, Diritto civile VI. La proprietà, Milano, 1999, 486).
Secondo altri autori e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (che è quello che più conta), invece, la divisione ha natura meramente dichiarativa in quanto con essa si accerta soltanto l’oggetto del diritto di cui ciascun compartecipe sarebbe già titolare, senza compiere alcun trasferimento (cfr. P. Grossi, v.” divisione”, in Enc. Dir. Milano, 1964, 417; A. Mora, Il contratto di divisione, Milano, 1995, 346 ss.; Cassazione, sentenza del 16 marzo 1961, n. 590; Cassazione, sentenza del 4 gennaio 1969, n. 8; Cassazione, sentenza del 13 febbraio 1976, n. 468; Cassazione, sentenza del 10 novembre 1976, n. 4131; Cassazione, sentenza del 16 febbraio 1983, n. 1175).
Questo per quanto concerne il vincolo. Si precisa peraltro che tutti gli adempimenti relativi alle eventuali notifiche di cui sopra vengono sempre curati dal notaio a cui ci si affida per la divisione.

Quanto ai tecnici, si ritiene di far intervenire sia un geometra (per la redazione del progetto tecnico e le eventuali pratiche burocratiche di frazionamento e varie volture) che, ovviamente, un notaio (redazione dell'atto da trascrivere nei pubblici registri). Resta inteso che ci si può rivolgere anche soltanto ad un notaio che verifichi la presenza del vincolo, rediga l'atto e si occupi di tutte le conseguenti attività di registrazione, trascrizione, voltura.

Chiaro che molto dipende dal fatto che ci sia accordo o meno sul contenuto della divisione. Con sua sorella avete già deciso come dividere? O c'è contrasto di vedute?
Se c'è accordo procederete facilmente di comune accordo con l'ausilio di un notaio. E' sufficiente trovarne uno capace, con una buona struttura, e potrà occuparsi anche di catasto e profili tecnici di frazionamento con suo personale dipendente o professionisti che collaborano abitualmente con il suo studio.
Se, invece, non c'è accordo con la sorella allora la situazione è più complicata. In questo caso, infatti, occorrerà ricorrere necessariamente all'ausilio di un avvocato. Occorrerà trovarne uno capace ed onesto. Nelle cause di divisione, spesso lunghe e defatiganti (soprattutto tra parenti), l'avvocato svolge non di rado trattative con l'avvocato di controparte, al fine di trovare accordi transattivi (amichevoli) volti a evitare liti e costi conseguenti e che permettano una definizione veloce e sattisfativa della querelle nell'interesse della parti (prima che del suo emolumento professionale).

Un preventivo sui costi è difficile da fare. Molto dipende dal valore dell'immobile. Occorrerebbero maggiori dettagli per rispondere più precisamente.