(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo l'art. 14, comma 2, della L.R. 23 luglio 2004, n. 4, Provincia autonoma di Bolzano. Infatti, lo scopo principale dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti di proprietà o di detenzione di beni culturali (art. 59 del D.Lgs. n. 42 del 2004), previsto dalla disposizione censurata, è quello di mettere l'amministrazione provinciale, cui spetta il diritto di prelazione, nella possibilità di esercitarlo, ed esso non si esaurisce nel rendere possibile la prelazione stessa, giacché la denuncia ha anche la fondamentale funzione di rendere nota la titolarità dei beni, nei tempi e con le modalità stabilite, all'organo cui spetta la tutela, che può esplicarsi in attività diverse dall'esercizio della prelazione, a garanzia dei beni di cui all'art. 9 Cost.; d'altra parte, l'eliminazione dell'obbligo della denuncia - già ripristinato con la successiva L.R. n. 4 del 2005, Provincia autonoma di Bolzano - non è funzionale al regime del maso chiuso.