(massima n. 1)
In materia di diritto di prelazione dell'Amministrazione su beni di rilievo storico o artistico, scopo dell'art. 61, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 42/2004 (disciplinante il termine per l'esercizio del diritto di prelazione dall'avvenuta denuncia) è quello di consentire alle Autorità competenti di valutare l'opportunità di acquisire al patrimonio pubblico determinati beni, in considerazione del peculiare interesse sui medesimi. I dati necessari per effettuare tale valutazione sono indicati dall'art. 59, comma 4 del suddetto D.Lgs. L'invio, però, di copia autentica del contratto di compravendita tra privati in cui solo l'indicazione del domicilio in Italia di una delle parti (essendo domiciliata all'estero) sia stato omesso equivale alla trasmissione di un diverso documento, formalmente qualificato come "denuncia ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 42/2004", non risultando specificate a livello normativo primario le modalità formali, con cui la denuncia stessa dovrebbe essere redatta ed essendo, in linea di principio, dette modalità, libere ove non diversamente prescritto. In tal caso, quindi, poiché si deve ritenere consentito provvedere alla denuncia con la trasmissione integrale dell'atto di trasferimento posto in essere (nel quale sono contenute tutte le indicazioni prescritte) risulta applicabile, ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, il termine perentorio di cui all'art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 (fermo restando che la denuncia deve essere "effettuata" entro trenta giorni e che il termine di sessanta giorni, decorre dalla "data di ricezione" della denuncia stessa).