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Articolo 234 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

Dispositivo dell'art. 234 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), non è impedita dall'esistenza di crediti nei confronti di altre procedure per i quali si è in attesa del riparto e dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari ed esecutivi, finalizzati a garantire l'attuazione delle decisioni favorevoli alla procedura, anche se instaurati dopo la chiusura della liquidazione giudiziale(2).

2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo(1).

Note

(1) Comma modificato dall'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Ratio Legis

Il legislatore, con questa disposizione, intende assicurare che le procedure si concludano entro una durata «ragionevole».

Spiegazione dell'art. 234 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La chiusura anticipata delle procedure di liquidazione giudiziale è limitata alla sola ipotesi dell'avvenuta ripartizione dell'attivo realizzato. Il curatore, in tal caso, è tenuto a procedere ad un riparto finale dell'attivo, con i relativi accantonamenti, salvo effettuare altri riparti supplementari in caso di recupero di liquidità a seguito dell'esito positivo dei giudizi pendenti.

La chiusura in presenza di giudizi pendenti riguarda i giudizi di cognizione e i procedimenti esecutivi volti al recupero delle somme già oggetto di sentenze di condanna in favore della curatela.

La legittimazione processuale del curatore resta ferma per tutti i gradi di giudizio e anche per i procedimenti cautelari o esecutivi, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

Il comma 2 riguarda le transazioni ed alle rinunzie alle liti, e dispone che le relative autorizzazioni siano rese dal giudice delegato, essendo venuto meno, a seguito della chiusura, il comitato dei creditori.

Il decreto di chiusura anticipata deve contendere l'indicazione delle modalità per l'effettuazione dei riparti supplementari e prevedere i criteri di riparto di tali somme ai creditori ammessi al passivo.

Nell'istanza di chiusura il curatore deve indicare le somme il cui accantonamento appare necessario per sostenere gli oneri connessi alla prosecuzione dei giudizi. Queste somme sono trattenute dal curatore tramite accantonamento e saranno oggetto di riparto supplementare.

Definiti i giudizi in corso, il curatore deve avanzare richiesta di «archiviazione» della procedura di liquidazione giudiziale secondo il comma 7 della norma in esame; e il Tribunale vi provvede con decreto.
Con l'archiviazione il giudice delegato ed il curatore decadono dal loro ruolo, e la procedura ci conclude.

Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore deve richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese o, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.

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