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Articolo 143 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Rapporti processuali

Dispositivo dell'art. 143 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Ratio Legis

La disposizione si propone di disciplinare gli effetti derivanti dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sui giudizi in cui è parte il debitore, attribuendo al curatore la legittimazione (processuale) alla tutela giurisdizionale dei diritti patrimoniali facenti capo al debitore.

Spiegazione dell'art. 143 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma in esame disciplina gli effetti della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sui giudizi in cui è parte il debitore, attribuendo al curatore la legittimazione processuale alla tutela giurisdizionale dei diritti patrimoniali facenti capo al debitore.
È il carattere patrimoniale dei diritti, dunque, a radicare la legitimatio ad processum del curatore; per cui il debitore può stare in giudizio con riguardo ai diritti personali e patrimoniali esclusi ex lege dalla liquidazione giudiziale, secondo l'art. 146 c.c.i.

Il comma 2 dell'articolo rappresenta una deroga alla disposizione di cui al comma 1, prevedendo che il debitore possa intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento e' previsto dalla legge.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 143 c.c.i.i., l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. La norma opera con riguardo ai giudizi in cui il debitore, il cui patrimonio sia sottoposto a liquidazione giudiziale, è parte attrice (creditrice), in quanto con riferimento ai giudizi in cui il debitore è parte convenuta (debitrice) nell'ambito di azioni di condanna, vige il comma 2° dell'art. 151 c.c.i., che impone che i crediti concorsuali e quelli in prededuzione ai sensi dell'art. 222 c.c.i. siano accertati con le forme della verifica del passivo.

Infine, nell'attuale norma ora in commento, si è eliminata la disposizione dell'ultimo comma del vecchio art. 43 l.fall., e si è aggiunta, al comma 3 dell'art. 143, l'importante norma secondo la quale il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Massime relative all'art. 143 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Cass. civ. n. 4014/2026

La dichiarazione di fallimento determina il c.d. "spossessamento" del debitore (art. 42 L.Fall., ora art. 142 CCII), implicando la correlata scissione tra titolarità e legittimazione, sicché la legittimazione processuale attiva e passiva sui rapporti compresi nella procedura viene riservata al curatore (art. 43 L.Fall., ora art. 143 CCII); nondimeno, residua in capo al soggetto fallito una legittimazione suppletiva (di carattere straordinario) in ipotesi di oggettiva inerzia della curatela, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 11287/2023). Siffatta inerzia è documentalmente dimostrata dalla comunicazione del curatore, prodotta in giudizio, con la quale l'organo dichiara di non voler proporre impugnazione.

Cass. civ. n. 28739/2024

L'art. 143 del D.Lgs. 14/2019 non può essere applicato retroattivamente ai processi iniziati e interrotti prima della sua entrata in vigore. Pertanto, il termine per la riassunzione deve essere calcolato sulla base della normativa vigente al momento dell'interruzione.

Cass. civ. n. 4508/2024

In pendenza di procedura fallimentare (oggi, di liquidazione giudiziale), i crediti afferenti alle giurisdizioni speciali (nella specie, a quella tributaria) sono accertati dal giudice speciale, sicché, qualora penda un giudizio tributario promosso dal contribuente in bonis, al momento della sua dichiarazione di fallimento (o di apertura della liquidazione giudiziale) si determina l'interruzione - non già l'improcedibilità - del relativo processo.

Cass. civ. n. 25373/2022

In caso di impugnazione di atti impositivi, i cui presupposti si siano determinati prima dell'apertura della procedura concorsuale, il contribuente dichiarato fallito è legittimato ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia degli organi della procedura, secondo una parte della giurisprudenza, ovvero in seguito ad una esplicita valutazione negativa da parte del curatore circa la sua inutilità per la massa dei creditori, secondo un orientamento più recente.

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