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Articolo 235 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Decreto di chiusura

Dispositivo dell'art. 235 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, anche ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 281, comma 1(1)(2).

2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.

4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.

Spiegazione dell'art. 235 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale può essere adottato dal tribunale su istanza del curatore o del fallito, o d'ufficio (iniziativa di parte + iniziativa officiosa); nel caso di istanza del curatore, quest'ultimo deve depositare un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, c.c.i.

L'accertamento dei fatti e delle circostanze indicate nell'art. 233 c.c.i. devono costituire la motivazione posta a fondamento del decreto.

Se la procedura concorsuale viene chiusa prima che il programma di liquidazione sia stato approvato ai sensi della lett. d) dell'art. 233, il tribunale prende una decisione dopo aver sentito il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

È possibile fare reclamo contro il decreto che dichiara la chiusura o respinge la richiesta di chiusura, seguendo le regole stabilite dall'articolo 124. Se la corte d'appello emette un decreto in merito, il ricorso per cassazione deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, il debitore, il comitato dei creditori e altre parti coinvolte nel procedimento, o dal momento della pubblicità prevista dall'articolo 45 per altri interessati.

Quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, o quando il reclamo è rigettato, il decreto di chiusura diviene efficace (comma 4).
Fino a quando il decreto di chiusura non passa in giudicato, la liquidazione giudiziale non può considerarsi chiusa.

Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma, ossia il decreto emesso dal tribunale e quello emesso dalla corte d'appello su reclamo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione (comma 5).




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